Sez. 3, Sentenza n. 9490 del 10/06/1986 Ud. (dep. 18/09/1986) Rv. 173758 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - TRASPORTO SENZA CERTIFICATO O CON CERTIFICATO SCADUTO, FALSO O ALTERATO - NATURA DI REATO DI PERICOLO - IRRILEVANZA DEL DANNO E DELLO SCOPO PERSEGUITO - FATTISPECIE.*
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - TRASPORTO SENZA CERTIFICATO O CON CERTIFICATO SCADUTO, FALSO O ALTERATO - NATURA DI REATO DI PERICOLO - IRRILEVANZA DEL DANNO E DELLO SCOPO PERSEGUITO - FATTISPECIE.*
In tema di trasporto degli oli minerali combustibili o carburanti, il certificato di provenienza (con l'indicazione dell'itinerario di massima) è destinato a consentire il continuo controllo di ogni movimento di una merce che, per la sua fungibilità, non potrebbe essere identificata, una volta estratta dal deposito. Ne consegue che la fattispecie delittuosa consistente nel trasportare o far trasportare i predetti oli senza il menzionato certificato o con documento scaduto, falso o alterato costituisce un reato formale di pericolo, la cui sussistenza prescinde sia dal verificarsi di un evento di danno, sia dell'eventuale scopo fraudolento perseguito dall'agente. (nella specie è stata esclusa la Rilevanza dello scopo che l'imputato si era prefisso e cioè la necessità di modificare il percorso per risparmiare sia in tempo che in costi). (Conf mass n 163423, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)