Sez. L, Sentenza n. 1561 del 11/02/2000 (Rv. 533758 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI | Deduzione della illegittimità della esclusione dalla graduatoria dei vincitori - Domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive spettanti a seguito dell'esclusione - Litisconsorzio con gli altri candidati - Necessità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI
Nel caso in cui un lavoratore, dopo aver partecipato senza successo ad una selezione concorsuale per la promozione ad un livello superiore, deduca di essere stato illegittimamente pretermesso dalla promozione e chieda la condanna del datore di lavoro (nella specie Ferrovie dello Stato S.p.A.) al pagamento delle differenze di retribuzione spettanti a seguito della esclusione, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario con gli altri candidati e pertanto il contraddittorio non deve essere integrato nei confronti di questi ultimi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)