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Sez. 1, Sentenza n. 27048 del 31/05/2001 Cc. (dep. 04/07/2001) Rv. 219911 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Continuazione - Bancarotta semplice ritenuta dal giudice di cognizione in luogo di quella fraudolenta documentale, per esclusione del dolo specifico - Automatica qualificabilità del fatto come colposo - Legittimità - Esclusione - Verifica dell'elemento soggettivo della bancarotta semplice - Necessità.
Stato
decisa il 2001-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219911-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

Una volta che, in sede di cognizione, sia stato escluso il dolo specifico necessario ad integrare l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, e sia stata derubricata tale imputazione in bancarotta semplice, il giudice dell'esecuzione, investito di richiesta di applicazione della continuazione anche con riferimento alla condanna intervenuta per quest'ultimo fatto, non può qualificarlo automaticamente come colposo, per escludere l'applicabilità dell'art. 81, comma 2, cod. pen., ma deve verificare se il fatto stesso, secondo l'accertamento del giudice di cognizione, debba ritenersi commesso con dolo, seppur generico, o con colpa, non potendo omettersi l'esame sull'elemento psicologico del reato tutte le volte che esso abbia conseguenze rilevanti sull'applicazione della legge penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)