Sez. 6, Ordinanza n. 3401 del 05/12/2001 Cc. (dep. 30/01/2002) Rv. 220950 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Istanza ex art. 130 cod. proc. pen. - Immediata applicazione della disciplina sopravvenuta in tema di correzione di errore di fatto - Esclusione - Ragioni.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA
La nuova disciplina sull'errore di fatto contenuta nell'art. 625-bis cod.proc. pen., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, non può essere immediatamente applicata nel procedimento di correzione di errore materiale instaurato ai sensi dell'art. 130 cod. proc.pen. ed avente ad oggetto una sentenza della Corte di cassazione depositata prima dell'entrata in vigore della citata legge, in quanto, in mancanza di specifiche disposizioni di diritto transitorio, il nuovo istituto trova applicazione nei confronti delle sole decisioni depositate successivamente al 4 maggio 2001, data di entrata in vigore della legge n. 128 del 2001.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)