Sez. L - , Ordinanza n. 31427 del 03/11/2021 (Rv. 663191 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Procedura concorsuale - Rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato individuato all’esito dello scorrimento di graduatoria ancora efficace - Obbligo della pubblica amministrazione di procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria ai fini della copertura del posto vacante - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato individuato all'esito dello scorrimento della graduatoria di un concorso ancora efficace,
graduatoria medesima, al fine di coprire i posti restati vacanti, in quanto - come si desume dal disposto di cui all'art. 8, ult. comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, dettato per l'ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori di un concorso - la precedente deliberazione di utilizzare la graduatoria ha esaurito i suoi effetti, sicché, per procedere ad ulteriori assunzioni in ruolo, occorre una nuova manifestazione di volontà dell'amministrazione.
DPR 10/01/1957 num. 3 art. 8, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Cod. Civ. art. 1337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)