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Sez. 5, Sentenza n. 23992 del 23/02/2015 Ud. (dep. 04/06/2015) Rv. 265306 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO - IN GENERE | Dolo eventuale - Prova - Elementi sintomatici - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265306-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO - IN GENERE

In tema di elemento soggettivo del reato, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'"iter" e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento. (Fattispecie in cui l'imputato, consapevole della propria malattia, aveva intrattenuto rapporti sessuali non protetti con l'amante, omettendo di informarla e trasmettendole il virus dell'epatite C).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 583 com. 1 n. 2, Cod. Pen. art. 583 com. 2 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)