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Sez. 5 - , Ordinanza n. 36704 del 14/12/2022 (Rv. 666509 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Dichiarazione dei redditi integrativa - Disciplina precedente il d.l. n. 193 del 2016 - Termine previsto dall'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 322 del 1998 - Applicabilità - Proroga di cui al comma 7 - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666509-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

Secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, ove venga impugnata una cartella di pagamento conseguente a omesso pagamento di tributi risultanti dalla dichiarazione, il contribuente, che deduca di avere presentato dichiarazione integrativa, ma non anche l'insussistenza del debito di imposta per essere la dichiarazione originaria affetta da errori, deve presentare la dichiarazione integrativa entro il termine previsto per il deposito della dichiarazione del periodo di imposta successivo, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 322 del 1998, senza poter beneficiare della proroga del termine di cui al comma 7 del medesimo articolo, a mente del quale sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del suddetto termine.

Decreto Legge 22/10/2016 num. 193, Legge 01/12/2016 num. 193, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 2 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)