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Sez. 4, Sentenza n. 8648 del 08/05/1984 Ud. (dep. 17/10/1984) Rv. 166142 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI CUI AL D.P.R. 1981 N. 744, ART. 2 - DELITTO DI LESIONI PERSONALI COLPOSE - COLPA - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166142-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI CUI AL D.P.R. 1981 N. 744, ART. 2 - DELITTO DI LESIONI PERSONALI COLPOSE - COLPA - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - APPLICABILITÀ.*

Dalla lettera e dallo spirito della norma di cui all'art. 2 d.P.R. 1981 n. 744 non sono esclusi e, quindi, devono ritenersi compresi nella concedibilità del beneficio dell'amnistia i delitti di lesioni personali colpose, anche se relativi agli infortuni sul lavoro che non siano commessi con violazione delle norme sulla prevenzione ma per colpa generica. (nella specie, l'imputato era stato condannato, ritenendosi la colpa generica, per lesioni colpose cagionate alla vittima nel corso di un rapporto di lavoro subordinato, con indebolimento permanente della colonna vertebrale). (V mass n 157894; (V mass n 156163).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)