Sez. 1, Sentenza n. 4303 del 19/07/1979 (Rv. 400822 - 01)
SICILIA - ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITA - ELEZIONI COMUNALI - INELEGGIBILITA PER LITE PENDENTE - FATTI CONNESSI CON IL MANDATO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - NOZIONE.*
SICILIA - ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITA - ELEZIONI COMUNALI - INELEGGIBILITA PER LITE PENDENTE - FATTI CONNESSI CON IL MANDATO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - NOZIONE.*
In tema di elezioni dei consigli comunali della regione siciliana, l'art 5 secondo comma del dp Reg sic 20 agosto 1960 n 3 (corrispondente all'art 15 secondo comma del DPR 16 maggio 1960 n 570), il quale stabilisce che la causa di ineleggibilita per "lite pendente" non opera nei confronti degli amministratori comunali per fatti connessi con il mandato, si riferisce alle attivita che configurino Esercizio delle funzioni di detti amministratori. L'indicata situazione di ineleggibilita, pertanto, non trova deroghe ne per gli Atti posti in essere dagli amministratori comunali in veste di privati, ne per quelli che integrino un'abusiva ed illecita utilizzazione delle funzioni per fini personali. (V 45/74, mass n 367552).*
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 20/08/1960 num. 3 art. 5 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 20/08/1960 num. 3 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)