Sez. 1, Sentenza n. 2233 del 27/02/1998 (Rv. 513172 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - SENTENZE INTERPRETATIVE | Interpretazione del giudice "a quo" - Diversa interpretazione della medesima norma da parte della Corte Costituzionale - Sentenze correttive - Vincolo interpretativo per il giudice "a quo" - Insussistenza - Fattispecie relativa alla interpretazione di norme non prevedenti come perentorio il termine per proporre opposizione ad ingiunzione amministrativa.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - SENTENZE INTERPRETATIVE
Le sentenze "correttive", con le quali la Corte Costituzionale disattende l'interpretazione di una norma, come adottata dal giudice remittente e da questi prospettata in contrasto con la Costituzione, accettando la diversa interpretazione comunemente professata dalla giurisprudenza, senza pronunciarsi, neppure implicitamente, sulla questione di costituzionalità della prima, non possono ritenersi vincolanti per il giudice a quo (nella specie, il giudice, con riguardo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, quarto comma, legge 3 maggio 1967 n. 317, e 8 legge 24 dicembre 1975 n. 706, da lui stesso sollevata, nella parte in cui non prevedono un termine espressamente perentorio per proporre opposizione ad ingiunzione amministrativa, riteneva di non adeguarsi all'interpretazione resa dalla Corte Costituzionale con ordinanza 17 ottobre 1985 n. 232, con cui ha dichiarato la questione manifestamente infondata, per doversi considerare il carattere perentorio di tale termine; la Suprema Corte, pur ammettendo il potere del giudice di merito di non adeguarsi all'interpretazione della Corte Costituzionale, ha cassato la sentenza, ritenendo la perentorietà del termine).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Costituzione art. 137, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 29, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 com. 4 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)