diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 25896 del 16/11/2020 (Rv. 659650 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Fattura - Cessionario o committente sottoposto a procedura concorsuale - Meccanismo di cui all’art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 in caso di mancato pagamento per procedure concorsuali rimaste infruttuose - Utilizzazione da parte del cessionario o del committente e non del cedente - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659650-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

In tema di IVA, è illegittima la pretesa del fisco volta ad ottenere l'imposta dal cedente o dal prestatore che non abbiano fatto ricorso al meccanismo previsto dall'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 per mancato pagamento a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose (per l'applicazione del quale non è necessaria la certezza dell'irrecuperabilità) qualora questo meccanismo sia stato utilizzato dal cessionario o dal committente e sia così stato eliminato in tempo utile il rischio di perdita di gettito per l'erario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)