Sez. 1, Sentenza n. 2383 del 28/04/1998 Cc. (dep. 05/06/1998) Rv. 210673 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE | Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE
L'inutilizzabilità degli atti d'indagine prevista dall'art.407, comma 3, c.p.p. per il caso in cui tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei prescritti termini, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge, di cui all'art.191 c.p.p., non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)