Sez. L, Sentenza n. 461 del 21/01/1988 (Rv. 457003 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO DURANTE IL PERIODO DI ASSENZA DEL LAVORATORE PER MALATTIA - ILLEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO DURANTE IL PERIODO DI ASSENZA DEL LAVORATORE PER MALATTIA - ILLEGITTIMITÀ.*
Con riguardo a lavoratore assunto in prova è illegittimo il recesso del datore di lavoro intimato durante il periodo in cui il lavoratore medesimo sia assente dal servizio per malattia, atteso che le cause di sospensione del rapporto previste dall'art. 2110 cod. civ., con deroga alla facoltà di recesso del datore di lavoro, trovano applicazione anche nel periodo della prova, avendo il lavoratore il diritto all'esaurimento effettivo del periodo suddetto, senza che vi incidano le pause dovute a festività, permessi, malattie e ferie. (V 3702/83, mass n 428607).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)