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Sez. 6 - , Sentenza n. 1876 del 22/10/2020 Ud. (dep. 18/01/2021) Rv. 280600 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione del dibattimento nei confronti dell’imputato assente ex art.420-quater cod.proc.pen. – Durata massima della sospensione della prescrizione – Limiti.
Stato
decisa il 2020-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280600-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di prescrizione, la sospensione del procedimento nei confronti dell'imputato assente, ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., determina l'aumento di durata della sospensione della prescrizione, ai sensi degli artt. 159, comma settimo, e 161, comma secondo, cod. pen., nella misura massima di un quarto del termine ordinario di cui all'art. 157, comma primo, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale aumento può essere sommato agli ulteriori aumenti del tempo di prescrizione conseguenti da eventuali fatti interruttivi, ai sensi degli artt. 160 e 161, comma secondo, cod. pen. ed agli eventuali periodi di sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 159 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 com. 7, Cod. Pen. art. 161 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)