Sez. 1, Sentenza n. 8087 del 17/08/1998 (Rv. 518102 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE | Condizioni poste dal legislatore per consentirlo - Legittimità.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE
La scelta del legislatore ordinario di consentire il disconoscimento della paternità soltanto alle condizioni poste dagli artt. 235 e 244 cod. civ. non suscita dubbi di legittimità costituzionale ed anzi costituisce espressione del potere demandatogli dall'art. 30, quarto comma, della Costituzione -in base al quale la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità - di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella biologica, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima, in presenza dello "status" di figlio legittimo attribuito dall'art. 231 cod. civ. al figlio concepito durante il matrimonio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 231 CORTE COST., Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Costituzione art. 30 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)