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Sez. 1, Sentenza n. 9253 del 04/05/2005 (Rv. 584041 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Comodato di immobile destinato a casa familiare - Autorizzazione da parte del giudice di uno dei coniugi ad abitare nella casa in assenza di prole - Obbligo del comodante di consentire la continuazione del godimento - Sussistenza - Esclusione - Diritto dello stesso di chiedere il rilascio dell'immobile - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584041-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE

Quando un terzo (nella specie: la madre di uno dei coniugi) abbia concesso in comodato un bene immobile di cui sia proprietario o usufruttuario perchè sia destinato a casa familiare, il successivo specifico provvedimento - pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio - di autorizzazione di uno dei coniugi ad abitare nella stessa casa, emesso dal giudice della separazione al di fuori della previsione e dei limiti normativi dell'art. 155, quarto comma, cod. civ. - in quanto pronunziato in assenza del provvedimento di affidamento della prole - , non impone al comodante alcun obbligo di consentire la continuazione del godimento del bene, essendo cessata, al momento della separazione personale dei coniugi, la destinazione di questo a casa familiare. Ne consegue che, in tale ipotesi, l'occupante dell'alloggio non è in possesso di alcun titolo opponibile al comodante, legittimato, pertanto, a chiedere il rilascio dell'immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1810

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)