Sez. 3, Sentenza n. 3174 del 20/10/1972 (Rv. 360960 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA - SUCCESSIVA RIDUZIONE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA - SUCCESSIVA RIDUZIONE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
Il valore della causa va determinato con riferimento alla domanda formulata dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, a nulla rilevando che l'attore abbia successivamente operato, in seguito alla eccezione di incompetenza per valore sollevata dal convenuto, riduzioni o limitazioni al contenuto della domanda originaria, in quanto tali riduzioni e limitazioni non valgono a spostare la Competenza per valore. (Conf 1500'70, mass n 347342).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)