Sez. 1, Sentenza n. 2539 del 09/02/2016 (Rv. 638566 - 01)
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Lettera di "patronage" di una società capogruppo ad una banca - Contenuto limitato a dati e notizie sul gruppo o esteso all'assunzione di garanzia fideiussoria per i debiti della controllata - Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti.
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Con riguardo alle cosiddette lettere di "patronage", che una società capogruppo o controllante indirizzi ad una banca, affinché questa conceda, mantenga o rinnovi un credito a favore di una società controllata, l'indagine diretta a stabilire se le lettere medesime si limitino a contenere dati e notizie sulla situazione del gruppo o sul rapporto di controllo, rilevanti al solo fine di mettere la banca in condizione di valutare adeguatamente l'opportunità di riconoscere detto credito, ovvero implichino anche l'assunzione di garanzia fideiussoria per i debiti della società controllata, si traduce in un accertamento di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, se correttamente ed adeguatamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)