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Sez. 5, Ordinanza n. 1058 del 15/03/1971 Cc. (dep. 12/05/1971) Rv. 117945 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - IRREPERIBILE - CESSAZIONE DELLA IRREPERIBILITA PER NUOVE RICERCHE - NOTIFICAZIONI SUCCESSIVE - VANNO ESEGUITE NEI MODI ORDINARI.*
Stato
decisa il 1971-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117945-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - IRREPERIBILE - CESSAZIONE DELLA IRREPERIBILITA PER NUOVE RICERCHE - NOTIFICAZIONI SUCCESSIVE - VANNO ESEGUITE NEI MODI ORDINARI.*

Ove dopo l'emissione del decreto di irreperibilita questa venga a cessare in seguito a nuove indagini disposte dall'autorita procedente o in seguito ad informazioni comunque pervenute alla stessa autorita, il decreto di irreperibilita perde ogni efficacia e le ulteriori notificazioni debbono essere eseguite nei modi ordinari.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)