DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1991 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (91/482/CEE)
Testo in vigore al
Art. 92
1.
Nell'ambito della cooperazione regionale viene rivolta particolare attenzione:
a) alla valutazione e all'utilizzazione delle complementarità dinamiche esistenti e potenziali in tutti i settori appropriati;
b)alla massima utilizzazione delle risorse umane PTOM, nonché all'esplorazione ottimale e ragionevole, alla conservazione, alla trasformazione e allo sfruttamento delle risorse naturali degli PTOM;
c)alla promozione della cooperazione scientifica e tecnica tra gli PTOM o tra questi e gli Stati ACP, compreso l'appoggio ai programmi di assistenza tecnica intra-PTOM e intra-ACP, come previsto all'articolo 181, lettera e);
d)all'accelerazione della diversificazione economica, per favorire la complementarità delle produzioni; all'intensificazione della cooperazione e dello sviluppo nelle regioni degli PTOM e fra queste regioni e gli Stati ACP e i dipartimenti d'oltremare;
e)alla promozione della sicurezza alimentare;
f)al rafforzamento di una rete di collegamenti tra singoli territori o paesi o gruppi di territori o paesi con caratteristiche, affinità e problemi comuni, per risolvere tali problemi;
g)al massimo sfruttamento delle economie di scala in tutti i settori in cui la soluzione regionale si riveli più efficace della soluzione locale;
h)all'espansione dei mercati degli PTOM attraverso la promozione degli scambi commerciali tra PTOM, nonché tra questi, Stati ACP e paesi terzi vicini, o dipartimenti d'oltremare;
i)all'integrazione dei mercati degli PTOM attraverso la liberalizzazione degli scambi tra PTOM, nonché tra questi e Stati ACP e l'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari, monetari e amministrativi.
2. Un accento particolare è posto sulla promozione e sul rafforzamento dell'integrazione economica regionale.
Art. 93
1.
Il campo d'applicazione della cooperazione regionale, tenuto conto dell'articolo 92, include i punti seguenti:
a) l'agricoltura e lo sviluppo rurale, segnatamente l'autosufficienza e la sicurezza alimentari;
b)i programmi in materia di sanità, compresi i programmi per l'istruzione, la formazione, la ricerca e l'informazione connessi ai servizi sanitari di base e alla lotta contro le principali malattie, comprese quelle degli animali;
c)la valutazione, lo sviluppo, lo sfruttamento e la preservazione delle risorse ittiche e risorse marine, compresa la cooperazione scientifica e tecnica per la sorveglianza delle zone economiche esclusive;
d)la preservazione e il miglioramento dell'ambiente, segnatamente attraverso programmi per combattere la desertificazione, l'erosione, il disboscamento, il degrado delle coste, gli effetti dell'inquinamento marino su vasta scala, compresi gli scarichi accidentali rilevanti di petrolio e di altre sostanze inquinanti, allo scopo di garantire uno sviluppo razionale ed ecologicamente equilibrato;
e)l'industrializzazione, compresa la creazione di imprese regionali e interregionali di produzione e di commercializzazione;
f)lo sfruttamento delle risorse naturali, segnatamente la produzione e la distribuzione dell'energia;
g)i trasporti e le comunicazioni: i trasporti per via aerea e per mare, le vie di navigazione interne, i servizi postali e le telecomunicazioni;
h)lo sviluppo e l'espansione degli scambi;
i)il sostegno alla creazione o al rafforzamento, a livello regionale, di meccanismi di pagamento, compresi i sistemi di compensazione e di finanziamento del commercio;
j)l'aiuto agli PTOM per la lotta contro il traffico della droga a livello regionale e interregionale;
k)il sostegno ai programmi d'azione attuati dalle organizzazioni professionali e commerciali PTOM, PTOM-ACP e ACP-CEE per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti sui mercati esteri;
l)l'istruzione e la formazione, la ricerca, la scienza e la tecnologia, l'informatica, la gestione, l'informazione e la comunicazione, la creazione e il rafforzamento degli istituti di formazione e di ricerca e degli organismi tecnici incaricati degli scambi di tecnologie nonché della cooperazione tra università;
m)altri servizi compreso il turismo;
n)le attività inerenti alla cooperazione culturale e sociale, compreso l'appoggio ai programmi di azioni eseguiti dagli PTOM sul piano regionale per valorizzare la condizione delle donne, per migliorarne il livello di vita, accrescerne il ruolo economico e sociale e per incoraggiare la loro partecipazione a pieno titolo al processo di sviluppo economico, culturale e sociale.
Art. 94
1. Le organizzazioni regionali, debitamente incaricate dalle competenti autorità degli PTOM o da queste e dagli Stati ACP interessati, devono svolgere un ruolo importante nella progettazione e nell'attuazione dei programmi regionali.
2. Esse possono intervenire a livello del processo di programmazione nonché dell'attuazione e della gestione dei programmi e progetti regionali.
3. Qualora un'azione sia finanziata dalla Comunità tramite un organismo di cooperazione regionale, le condizioni del finanziamento applicabili ai beneficiari finali sono convenute tra la Comunità e tale organismo, d'intesa con lo o gli PTOM, nonché all'occorrenza con lo Stato o gli Stati ACP, interessati.
Art. 95
Un'azione si considera regionale qualora contribuisca direttamente alla soluzione di un problema di sviluppo comune a due o più territori o paesi attraverso azioni comuni o azioni coordinate e quando ricorre almeno una delle seguenti circostanze:
a) per la sua natura o per le sue caratteristiche materiali, l'azione renda necessario superare le frontiere di uno PTOM e non possa essere realizzata da un solo PTOM né essere scissa in azioni locali che ogni PTOM può realizzare per proprio conto;
b)la formula regionale permetta di realizzare significative economie di scala rispetto alle azioni locali e nazionali;
c)l'azione sia l'espressione regionale o interregionale di una strategia settoriale o globale;
d)i vantaggi e i costi risultanti dall'azione siano inegualmente ripartiti tra i territori, paesi e Stati che ne beneficiano.
Art. 96
Il contributo della Comunità a titolo della cooperazione regionale per quanto concerne azioni che potrebbero essere parzialmente realizzate a livello locale, è determinato in funzione di quanto segue:
a) l'azione rafforza la cooperazione tra gli PTOM, e all'occorrenza gli Stati ACP, interessati a livello delle rispettive amministrazioni, istituzioni o imprese, grazie ad organismi regionali o mediante l'eliminazione di ostacoli di tipo regolamentare o finanziario;
b)l'azione è oggetto di impegni reciproci tra vari PTOM, e all'occorrenza Stati ACP, soprattutto in materia di ripartizione delle realizzazioni, nonché d'investimenti e di gestione.
Art. 97
1.
Le domande di finanziamento relative a stanziamenti riservati alla cooperazione regionale sono soggette alle seguenti procedure generali:
a) le domande di finanziamento sono presentate da ciascuno PTOM che partecipa ad un'azione regionale;
i) la proprietà dei beni e dei servizi da finanziare nel quadro dell'azione, nonché la suddivisione delle responsabilità in materia di funzionamento e manutenzione; e
b)quando un'azione di cooperazione regionale, per il suo carattere, può interessare altri PTOM o Stati ACP, la Commissione, di concerto con le autorità richiedenti, li informa o, eventualmente, informa tutti gli PTOM o gli Stati ACP. Gli PTOM interessati confermano allora la loro intenzione di partecipare.
Nonostante tale procedura, la Commissione esamina senza indugio la domanda di finanziamento, purché sia stata presentata da almeno due PTOM, o da almeno uno PTOM e uno Stato ACP. La decisione sul finanziamento sarà presa non appena le autorità consultate avranno comunicato le loro intenzioni;
c)quando un solo PTOM è associato a Stati ACP o paesi non ACP alle condizioni di cui all'articolo 94, la sua domanda è sufficiente;
d)gli organismi di cooperazione regionale possono presentare domande di finanziamento riguardanti una o più azioni specifiche di cooperazione regionale a nome e con il consenso esplicito degli PTOM loro membri; e)ogni domanda di finanziamento a titolo di cooperazione regionale deve comprendere, se necessario, proposte riguardanti:
ii)il nominativo dell'ordinatore regionale e delle competenti autorità dello PTOM, dello Stato, o l'organismo autorizzato a firmare la convenzione di finanziamento a nome di tutti gli PTOM o, all'occorrenza, Stati ACP o organismi partecipanti.
2. Disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di finanziamento possono essere incluse nel programma indicativo di ogni regione.
3. Lo o gli PTOM e Stati ACP o organismi regionali che partecipano ad un'azione regionale con paesi terzi alle condizioni previste dall'articolo 94 possono chiedere alla Comunità un finanziamento della parte dell'azione di cui sono responsabili o di una parte proporzionale ai vantaggi che traggono dall'azione medesima.
Art. 98
1. Per una più efficace cooperazione regionale si incoraggiano consultazioni tra le competenti autorità dei diversi Stati, in particolare ACP, degli PTOM e dei DOM delle zone geografiche interessate, in collegamento con le autorità degli Stati membri competenti per quanto riguarda gli PTOM e i DOM.
2. Per quel che concerne la cooperazione regionale in campo commerciale, essa potrà assumere la forma di accordi commerciali regionali, secondo le disposizioni previste dal trattato e dalla convenzione.
3.
Nel quadro delle sue competenze in materia di gestione del FES, da un lato, e dei fondi a finalità strutturali, dall'altro, e conformemente alle rispettive norme di ammissibilità di detti fondi, la Commissione provvede a che gli PTOM (FES), i DOM (Fondi strutturali) e gli Stati ACP (FES) beneficino degli interventi dei fondi comunitari a titolo di progetti o programmi regionali comuni a PTOM, DOM e Stati ACP di una stessa zona geografica, purché e nella misura in cui:
— i progetti o programmi regionali comuni siano quelli definiti nei loro obiettivi, nel loro campo d'applicazione e nelle loro norme di procedura ai rispettivi articoli della convenzione e della presente decisione;
-le norme di procedura per il finanziamento di detti progetti o programmi siano quelle proprie di ciascuno dei fondi comunitari interessati.
La Commissione si adopera per garantire il coordinamento nel tempo tra questi finanziamenti, nonché nella fase della successiva attuazione dei progetti o programmi.
Art. 99
Ai fini del presente titolo, l'importo dei contributi finanziari della Comunità figura all'articolo 154.
TERZA PARTE
GLI STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE CEE-PTOM
Titolo I. Cooperazione commerciale
Capo 1. Regime generale degli scambi
Art. 100
1. Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente decisione è di promuovere il commercio tra gli PTOM e la Comunità, da un lato, secondo i rispettivi livelli di sviluppo, e tra gli PTOM, dall'altro.
2. Nel perseguimento di questo obiettivo, sarà riservata un'attenzione particolare al conseguimento di effettivi vantaggi supplementari per il commercio tra gli PTOM e la Comunità e al miglioramento delle condizioni di accesso dei loro prodotti al mercato, al fine di accelerare il ritmo di crescita del loro commercio, in particolare del flusso delle loro esportazioni nella Comunità, e di assicurare un miglior equilibrio degli scambi commerciali tra le parti interessate.
3. A questo scopo le parti interessate applicano le disposizioni del presente titolo e le altre misure appropriate, enunciate nel titolo III della presente parte nonché nella seconda parte.
Art. 101
1. I prodotti originari degli PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente.
2.
I prodotti non originari degli PTOM che si trovano in libera pratica in uno PTOM e sono riesportati tal quali verso la Comunità sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tassi di effetto equivalente a condizione che:
— abbiano pagato nello PTOM interessato i dazi doganali o la tassa di effetto equivalente ad un livello pari o superiore ai dazi doganali applicabili nella Comunità all'importazione degli stessi prodotti, originali di paesi terzi che fruiscono della clausola della nazione più favorita;
-non abbiano formato oggetto di esonero o restituzione, parziale o totale, dei dazi doganali o delle tasse di effetto equivalente;
-siano corredati di un certificato d'esportazione.
3.
Il paragrafo 2 non si applica:
-ai prodotti agricoli che figurano nell'elenco dell'allegato II del trattato nonché ai prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1436/902;
-ai prodotti sottoposti, all'importazione nella Comunità, a restrizioni o limitati quantitativi;
-ai prodotti sottoposti, all'importazione nella Comunità, a dazi antidumping.
4.
Nella misura in cui le disposizioni del paragrafo 1 portano ad un regime tariffario più favorevole per i prodotti originari degli PTOM che il regime di cui fruiscono a norma del regolamento (CEE) n. 715/903, i dazi doganali sono gradualmente aboliti nel corso degli stessi periodi e con gli stessi ritmi di quelli previsti nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per gli stessi prodotti, importati da questi Stati nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
Nel corso di questa graduale riduzione e se i dazi doganali applicati all'importazione, nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dei prodotti della Spagna e del Portogallo sono differenti per questi due paesi, ai prodotti originari degli PTOM si applica il dazio doganale più elevato fra i due. Lo smantellamento ha inciso al momento in cui i dazi applicati agli stessi prodotti originari della Spagna e del Portogallo reggiungono un livello inferiore a quello dei dazi applicati ai prodotti originari degli PTOM.
5. Nel quadro della presente decisione, la Spagna ed il Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità alla decisione 86/47/CEE, prorogata da ultimo dalla decisione 90/669/CEE.
Art. 102
La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli PTOM restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.
Art. 103
1. L'articolo 102 non osta all'applicazione dei divieti o delle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico o di tutela della proprietà industriale e commerciale.
2. Detti divieti o restrizioni non devono comunque costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio in generale.
3. Le disposizioni riguardanti i movimenti di rifiuti pericolosi e radioattivi figurano nella seconda parte, titolo I.
Art. 104
La presente decisione lascia impregiudicato il trattamento riservato dalla Comunità a taluni prodotti, in applicazione di accordi internazionali ad essi relativi dei quali essa è firmataria.
Art. 105
Per quanto riguarda la Groenlandia, la presente decisione si applica con riserva dell'osservanza delle condizioni previste al protocollo sul regime particolare applicabile alla Groenlandia allegato al trattato che modifica, per quanto concerne la Groenlandia, i trattati che istituiscono le Comunità europee4.
Art. 106
1. In considerazione delle attuali esigenze di sviluppo degli PTOM, le competenti autorità degli stessi possono mantenere o istituire, riguardo all'importazione di prodotti originari della Comunità o degli altri PTOM, i dazi doganali o le restrizioni quantitative che esse reputano necessari.
2.
a) Il regime degli scambi applicato dagli PTOM nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione fra gli Stati membri, né essere meno favorevole del trattamento della nazione più favorita.
b)Nonostante le disposizioni specifiche della presente decisione, la Comunità non opera alcuna discriminazione tra gli PTOM in campo commerciale.
c)La lettera a) non osta alla concessione, da parte di uno PTOM a taluni altri PTOM o ad altri paesi in via di sviluppo, di un regime più favorevole di quello concesso alla Comunità.
Art. 107
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi ed il Regno Unito comunicano alla Commissione le tariffe doganali e le restrizioni quantitative degli PTOM con i quali intrattengono relazioni particolari.
Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione anche le successive modifiche di dette misure via via che vengono introdotte.
Art. 108
1.
Ai fini dell'applicazione del presente capitolo:
— la nozione di prodotti originari ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nell'allegato II;
-le condizioni di ammissione, nella Comunità, dei prodotti non originari degli PTOM che si trovano in libera pratica in uno PTOM, ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nell'allegato III.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta qualsiasi modifica degli allegati II e III.
3. Qualora, per un prodotto determinato, la nozione di prodotti originari non sia ancora definita secondo il paragrafo 1 o 2, gli Stati membri applicano le rispettive regolamentazioni.
Art. 109
1. Qualora l'applicazione della presente decisione comporti turbative gravi in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero, ovvero sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d'attività della Comunità o di una sua regione, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'allegato IV, prendere le necessarie misure di salvaguardia o a ciò autorizzare lo Stato membro interessato.
2. Nell'applicare il paragrafo 1, vanno scelte in via prioritaria le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità. La portata di queste non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.
Art. 110
In caso di adozione, modifica od abrogazione dei provvedimenti di salvaguardia, si presta particolare attenzione agli interessi degli PTOM meno sviluppati.
Capo 2. Impegni speciali relativi al rum
Art. 111
Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune di mercato per gli alcoli, ed in deroga all'articolo 101, paragrafo 1, l'ammissione nella Comunità dei prodotti dei codici NC 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 e 2208 90 19 - rum, arak, tafia - originari degli PTOM è disciplinata dall'allegato V.
Art. 112
Il presente capitolo e l'allegato V non si applicano alle relazioni tra gli PTOM ed i dipartimenti francesi d'oltremare.