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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 1991 relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (91/68/CEE)

Testo in vigore al

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che il funzionamento armonioso dell'organizzazione comune dei mercati nei settori ovino e caprino non produrrà gli effetti sperati finché gli scambi intracomunitari continueranno ad essere ostacolati dalle disparità esistenti tra gli Stati membri in campo sanitario;

considerando che, per agevolare questi scambi, occorre eliminare le disparità esistenti e stabilire, a livello comunitario, un complesso di norme in materia di commercializzazione di ovini e caprini in detti scambi; che il conseguimento di tale obiettivo faciliterà la realizzazione del mercato interno;

considerando che, per essere ammessi negli scambi intracomunitari, gli ovini e i caprini debbono soddisfare taluni requisiti di polizia sanitaria, allo scopo di evitare la diffusione di malattie contagiose;

considerando che è opportuno stabilire requisiti di polizia sanitaria diversi a seconda degli scopi commerciali cui sono destinati gli animali in questione;

considerando che la situazione sanitaria degli ovini e dei caprini non è omogenea nel territorio della Comunità; che occorre fare riferimento, per le parti di territorio interessate, alla nozione di regione, quale è definita nella direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina4, modificata da ultimo dalla direttiva 90/425/CEE5;

considerando che non devono essere ostacolati gli scambi tra regioni che presentano caratteristiche equivalenti dal punto di vista sanitario;

considerando che è opportuno prevedere che la Commissione possa, tenendo conto dei progressi realizzati da uno Stato membro nell'eradicazione di talune malattie, accordare garanzie complementari equivalenti al massimo a quelle che lo Stato membro applica nell'ambito nazionale;

considerando che, per evitare la diffusione di malattie contagiose, occorre stabilire le modalità relative al trasporto degli animali verso il luogo di destinazione;

considerando che, per garantire il rispetto dei requisiti in questione, occorre prevedere il rilascio, da parte di un veterinario ufficiale, di un certificato sanitario che deve accompagnare gli ovini ed i caprini fino al luogo di destinazione;

considerando che, per quanto riguarda l'organizzazione e le conseguenze dei controlli che devono essere effettuate dagli Stati membri nonché le misure di salvaguardia da applicare, è opportuno fare riferimento alle norme generali stabilite dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti nella prospettiva della realizzazione del mercato interno;

considerando che occorre prevedere la possibilità di controlli da parte della Commissione;

considerando che occorre stabilire una procedura che istituisca una cooperazione stretta ed efficace fra gli Stati membri e la Commissione in sede di comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 1991. Per il Consiglio Il Presidente J.-C. JUNCKER Fatto a. il. (Giorno di ispezione) . (Firma del veterinario ufficiale) Timbro (Nome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario) . MODELLO II CERTIFICATO SANITARIO (¹) per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità di ovini o caprini da ingrasso Paese speditore:. Ministero competente:. Servizio territoriale competente:. III. Numero di animali:. III. Identificazione degli animali >SPAZIO PER TABELLA> III. Provenienza Gli animali: a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio della Comunità; o b) sono stati importati da un paese terzo figurante nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE e soddisfano: - le condizioni di polizia sanitaria fissate conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE2, - le condizioni dell'articolo 5 della direttiva 90/425/CEE2. IV. Destinazione degli animali Gli animali sono spediti da. (luogo di spedizione) a . (luogo di destinazione) per: vagone ferroviario, autoveicolo, aereo, nave2:.3 Nome e indirizzo dello speditore:. . Nome e indirizzo del destinatario:. . IV. Informazioni sanitarie Il sottoscritto certifica che gli animali in appresso designati soddisfano le condizioni seguenti: a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano segni clinici di malattia; b) non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa; c) non sono stati acquistati in un'azienda né sono venuti a contatto con gli animali di un'azienda a cui si applicano divieti per motivi di polizia sanitaria in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/68/CEE; d) non sono oggetto di misure di polizia sanitaria in virtù della direttiva 85/511/CEE e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 91/68/CEE; e) sono ammissibili in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi, indenne da brucellosi2 conformemente all'allegato A, capitoli 1 o 2, punto D della direttiva 91/68/CEE; f) sono stati acquistati: - in un'azienda2:.4; - su un mercato riconosciuto2:.4; - in un paese terzo2:.4; g) sono stati trasportati direttamente, senza passare/passando2 per un centro di raccolta2, per un luogo di carico o d'imbarco2, per una stalla di negoziante2, per un posto di ispezione frontaliera riconosciuto2: - dall'azienda2, dall'azienda al mercato e dal mercato2, - al luogo di carico o d'imbarco mediante mezzi di trasporto e/o contenitori previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto, e tali da garantire un'efficace tutela delle condizioni sanitarie degli animali. VI. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data di ispezione. Fatto a. il. (Giorno di ispezione) . (Firma del veterinario ufficiale) Timbro (Nome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario) . MODELLO III CERTIFICATO SANITARIO (¹) per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità europea di ovini o caprini da riproduzione o da allevamento Paese speditore:. Ministero competente:. Servizio territoriale competente:. III. Numero di animali:. III. Identificazione degli animali >SPAZIO PER TABELLA> III. Provenienza Gli animali: a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio della Comunità; o b) sono stati importati da un paese terzo figurante nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE e soddisfano: - le condizioni di polizia sanitaria fissate conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE2, - le condizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 90/425/CEE2. IV. Destinazione degli animali Gli animali sono spediti da. (luogo di spedizione) a . (luogo di destinazione) per: vagone ferroviario, autoveicolo, aereo, nave2:.3 Nome e indirizzo dello speditore:. . Nome e indirizzo del destinatario:. . IV. Informazioni sanitarie Il sottoscritto certifica che gli animali in appresso designati soddisfano le condizioni seguenti: a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano segni clinici di malattia; b) non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa; c) non sono stati acquistati in un'azienda né sono venuti a contatto con gli animali di un'azienda a cui si applicano divieti per motivi di polizia sanitaria in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/68/CEE; d) non sono oggetto di misure di polizia sanitaria in virtù della direttiva 85/511/CEE e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 91/68/CEE; e) soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, lettera b) per quanto riguarda la malattia del trotto; f) possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi, indenne da brucellosi2 conformemente all'allegato A, capitoli 1 e 2, punto D della direttiva 91/68/CEE; g) ove si tratti di arieti non castrati, essi rispondono, non rispondono2 ai requisiti dell'articolo 6, lettera c) della direttiva 91/68/CEE; h) a conoscenza del sottoscritto, e in base alla dichiarazione scritta rilasciata dal proprietario, non sono stati acquistati in un'azienda né sono venuti a contatto con gli animali di un'azienda in cui siano state constatate le malattie indicate all'articolo 6, lettera a) della direttiva 91/68/CEE durante i periodi indicati nell'articolo suddetto; i) sono stati acquistati: - in un'azienda2:.4; - su un mercato riconosciuto2:.4; - in un paese terzo2:.4; j) sono stati trasportati direttamente, senza passare/passando2 per un centro di raccolta2, per un luogo di carico o d'imbarco2, per una stalla di negoziante2, per un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto2: - dall'azienda2, dall'azienda al mercato e dal mercato2, - al luogo preciso di carico o d'imbarco mediante mezzi di trasporto e/o contenitori previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto, e tali da garantire un'efficace tutela delle condizioni sanitarie degli animali. VI. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data di ispezione. Fatto a. il. (Giorno di ispezione) . (Firma del veterinario ufficiale) Timbro (Nome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario) (1) Può essere compilato un certificato sanitario soltanto per il numero di animali trasportati nello stesso vagone ferroviario, autoveicolo, aereo o nave, aventi lo stesso destinatario. (²) Cancellare le diciture inutili. (3) Per i vagoni ferroviari e gli autoveicoli, indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome. (%) Eventualmente, indicare la designazione. (1) Può essere compilato un certificato sanitario soltanto per il numero di animali trasportati nello stesso vagone ferroviario, autoveicolo, aereo o nave, provenienti dallo stesso allevamento e aventi lo stesso destinatario. (²) Cancellare le diciture inutili. (3) Per i vagoni ferroviari e gli autoveicoli, indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome. (%) Eventualmente, indicare la desig nazione. (1) Può essere compilato un certificato sanitario soltanto per il numero di animali trasportati nello stesso vagone ferroviario, autoveicolo, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario. (²) Cancellare le diciture inutili. (3) Per i vagoni ferroviari e gli autoveicoli, indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome. (%) Eventualmente, indicare la designazione.