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Aumento dell'indennita' per amministratori e consiglieri di comuni e province

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169, entro i quali i consigli comunali e provinciali fissano le indennita' in essi previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento.

2. In egual misura e con la stessa decorrenza sono aumentati i limiti entro i quali sono corrisposte le indennita' di presenza previste dai successivi articoli 5 e 6 della legge sopracitata.

Art. 2

1. L'indennita' di presenza prevista dagli articoli 5 e 6 della legge 26 aprile 1974, n. 169, ed aumentata ai sensi del precedente articolo, spetta a decorrere dal 1 febbraio 1979, alle condizioni indicate negli stessi articoli:

  1. 1) ai consiglieri comunali e provinciali per la effettiva partecipazione alle riunioni delle commissioni consiliari formalmente istituite dai rispettivi consigli e convocate nei comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti e nelle province;

  2. 2) agli assessori comunali, escluso l'assessore anziano o delegato al quale sia stata attribuita l'indennita' mensile prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 2 della legge 26 aprile 1974, n. 169, nei comuni che, non essendo capoluoghi di provincia, hanno una popolazione non superiore ai 30.000 abitanti, per l'effettiva partecipazione alle riunioni della giunta comunale formalmente convocate;

  3. 3) ai consiglieri circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti, ovvero capoluoghi di provincia, per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli circoscrizionali formalmente convocate, in misura non superiore al 50 per cento di quella attribuita ai consiglieri del comune di cui fa parte la circoscrizione.

Art. 3

1. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti o capoluoghi di provincia e, in ogni caso, di quelli cui siano state conferite funzioni deliberative, e' attribuita una indennita' non superiore all'80 per cento di quella spettante agli assessori del comune di cui fa parte la circoscrizione.

Art. 5

1. I consigli comunali e provinciali hanno facolta' di adottare le deliberazioni per l'attuazione delle precedenti norme per l'anno 1979 entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1979
PERTINI
COSSIGA - ROGNONI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO