REGOLAMENTO (CEE) N. 1430/79 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1979 relativo al rimborso o alla sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione
Testo in vigore al
Art. 4
Il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione riguardanti le merci di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è subordinato alle seguenti condizioni:
a) deve essere stabilito in modo soddisfacente per le autorità competenti:
— che le merci non sono state impiegate secondo modalità diverse da quelle previste dal regime doganale al quale avrebbero dovuto essere sottoposte;
— che al momento in cui sono state dichiarate per la libera pratica, le merci erano destinate ad essere sottoposte ad un altro regime doganale per il quale soddisfacevano a tutte le condizioni richieste;
— che le merci che si chiede siano sottoposte a quest'ultimo regime doganale sono proprio quelle che sono state immesse in libera pratica;
b) le merci devono essere dichiarate immediatamente per il regime doganale al quale erano destinate.
C. Merci respinte dall'importatore in quanto difettose o non conformi alle clausole del contratto
Art. 5
1.
Si procede al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione nella misura in cui viene apportata la prova, in modo soddisfacente per le autorità competenti, che l'importo contabilizzato di tali diritti concerne merci rifiutate dall'importatore perchù difettose o non conformi, per un motivo qualunque, alle clausole del contratto in esecuzione del quale è stata effettuata l'introduzione delle merci medesime nel territorio doganale.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono equiparate alle merci difettose le merci danneggiate durante il trasporto fino all'ufficio doganale in cui esse vengono dichiarate per la libera pratica (o fino a qualsiasi altro luogo designato a tal fine dalle autorità competenti) o durante la loro permanenza nel medesimo ufficio doganale (o in qualsiasi altro luogo designato a tal fine dalle autorità competenti).
2.
Il rimborso o la sgravio dei diritti all'importazione per i motivi indicati al paragrafo 1 è accordato su domanda presentata presso l'ufficio doganale competente entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla data della contabilizzazione dei diritti stessi da parte dell'autorità incaricata della riscossione.
Tuttavia, le autorità competenti possono autorizzare un prolungamento di tale termine in casi eccezionali debitamente comprovati.
Art. 6
1.
Il rimborso o la sgravio dei diritti all'importazione concernenti le merci di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è subordinato alla riesportazione delle merci, sotto il controllo delle autorità competenti, fuori dal territorio doganale delle Comunità.
L'interessato può essere tuttavia autorizzato, quando le circostanze lo consentano, a sostituire la riesportazione delle merci con la loro distruzione effettuata sotto il controllo delle autorità competenti. Le eventuali spese originate dalla distruzione sono a carico dell'interessato.
Se dalla distruzione delle merci così autorizzata si ricavano rottami o residui che non vengono essi stessi esportati dal territorio doganale della Comunità, il calcolo dei diritti all'importazione eventualmente applicabili a questi rottami o residui si effettua sulla base degli elementi della tassazione che sono loro propri, secondo quando viene riconosciuto o ammesso dalle autorità competenti alla data della distruzione.
2.
Le autorità competenti possono fissare un termine, a decorrere dalla data della loro decisione di concedere il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione, per espletare le formalità doganali relative alla riesportazione delle merci o alla loro distruzione alle condizioni di cui al paragrafo 1.
Qualora lo ritengano, le autorità competenti possono, a richiesta dell'interessato, autorizzare l'espletamento delle formalità doganali relative alle riesportazione delle merci o alla loro distruzione prima di aver deliberato sulla richiesta di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione. Tale autorizzazione non pregiudica la decisione delle autorità competenti in merito alla domanda stessa.
3. Dev'essere inoltre stabilito in modo soddisfacente per le autorità competenti:
a) che la difettosità delle merci o la non conformità delle stesse alle clausole del contratto esisteva già al momento dello svincolo delle merci o di qualsiasi altro atto con gli stessi effetti giuridici conformemente alle disposizioni vigenti;
b) che le merci non sono state utilizzate, salvo che un principio di utilizzazione sia stato necessario per permettere di costatarne la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto;
c) che le merci per le quali è richiesto il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione sono proprio quelle che erano state introdotte per la libera pratica.
Art. 7
Allorquando la riesportazione o la distruzione riguarda, invece del materiale completo, una o più parti componenti od uno o più elementi di tale materiale, il rimborso o la sgravio consiste nella differenza tra l'importo dei diritti all'importazione relativi al materiale completo e l'importo dei diritti all'importazione che sarebbero stati applicati al materiale restante, se quest'ultimo fosse stato immesso in libera pratica tale e quale alla data in cui ha avuto luogo l'immissione in libera pratica del materiale completo.
Art. 8
Non si dà luogo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione per le merci: $$a) che, prima della loro dichiarazione per la libera pratica, siano state introdotte temporaneamente per essere sottoposte ad esperimenti, a meno che non venga stabilito, in modo soddisfacente per le autorità competenti, che la difettosità di tali merci o la non conformità delle medesime alle clausole del contratto non poteva normalmente rivelarsi durante tali esperimenti;
b) il cui carattere difettoso era già stato preso in considerazione al momento della fissazione dei termini del contratto, in particolare del prezzo, in seguito al quale dette merci sono state immesse in libera pratica.
Art. 9
Gli articoli da 5 a 8 non sono applicabili alle merci vendute dall'importatore dopo che ne è stata costatata la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto.
D. Merci che si trovano in una situazione particolare
Art. 10
1.
Si procede al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione nella misura in cui viene accertato, in modo soddisfacente per le autorità competenti, che l'importo contabilizzato di tali diritti riguarda le merci che si trovano in una delle seguenti situazioni particolari:
a) merci immesse in libera pratica da un dichiarante abilitato a procedervi d'ufficio e che, per un motivo non imputabile al dichiarante, non hanno potuto essere consegnate al destinatario;
b) merci che sono spedite al destinatario per un errore del mittente;
c) merci che, a motivo di un errore evidente di compilazione dell'ordinazione, si sono rilevate inadatte all'uso previsto dal destinatario;
d) merci la cui utilizzazione per gli scopi previsti dal destinatario è impossibile o notevolmente ridotta in seguito a misure di portata generale prese, posteriormente alla data in cui è stato autorizzato lo svincolo per la libera pratica, da un'autorità o da un organismo avente potere di decisione in materia;
e) merci per le quali l'esonero totale o parziale dai diritti all'importazione, richiesto dall'interessato sulla base delle disposizioni vigenti, non può, per ragioni non imputabili a quest'ultimo, essere di fatto concessa dalle autorità competenti, che contabilizzano quindi i diritti all'importazione divenuti esigibili;
f) merci giunte al destinatario oltre i termini di consegna imperativi previsti dal contratto in seguito al quale è effettuata l'immissione in libera pratica delle merci stesse;
g) merci che, non avendo potuto essere vendute nel territorio doganale della Comunità, sono consegnate gratuitamente ad enti assistenziali:
— che esercitano le proprie attività in paesi terzi, purchù dispongano di un rappresentante della Comunità;
— che esercitano le proprie attività nel territorio doganale della Comunità, purchù possano beneficiare di una franchigia nel caso di importazione per la libera pratica di merci simili provenienti da paesi terzi.
o
2.
Il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione per uno dei motivi indicati al paragrafo 1 è accordato su domanda presentata all'ufficio doganale competente entro il termine di tre mesi a decorrrere dalla data della contabilizzazione di tali diritti da parte dell'autorità incaricata della riscossione.
Tuttavia, le autorità competenti possono utilizzare una proroga di tale termine in casi eccezionali debitamente comprovati.
Art. 11
1.
Fatto salvo il paragrafo 2, il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione relativi alle merci di cui all'articolo 10, paragrafo 1, è subordinato, salvi i casi in cui tali merci siano distrutte su ordine dell'autorità pubblica o consegnate gratuitamente ad enti assistenziali operanti nella Comunità, allo loro riesportazione fuori dal territorio doganale della Comunità, sotto il controllo delle autorità competenti.
Tuttavia, se le circostanze lo consentono, l'interessato può essere autorizzato a sostituire la riesportazione delle merci con la loro distruzione effettuata sotto il controllo delle autorità competenti. Le eventuali spese originate dalla distruzione sono a carico dell'interessato.
Se dalla distruzione delle merci così autorizzata si ricavano rottami o residui che non vengono essi stessi esportati dal territorio doganale della Comunità, il calcolo dei diritti all'importazione eventualmente applicabili a questi rottami o residui si effettua sulla base degli elementi della tassazione che sono loro propri, secondo quanto viene riconosciuto o ammesso dalle autorità competenti alla data della distruzione.
2. Per merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c), il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione è obbligatoriamente subordinato alla loro riesportazione all'indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo da lui indicato.
3.
Le autorità competenti possono fissare un termine, a decorrere dalla data della loro decisione di concedere il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione, per espletare le formalità doganali relative alla riesportazione delle merci o alla loro distruzione alle condizioni di cui al paragrafo 1.
Qualora lo ritengano possibile, le autorità competenti possono, a richiesta dell'interessato, autorizzare l'espletamento delle formalità doganali relative alla riesportazione delle merci o alla loro distruzione prima di aver deliberato sulla richiesta di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione. Tale autorizzazione non pregiudica la decisione delle autorità competenti in merito alla domanda stessa.
4. Dev'essere inoltre stabilito in modo soddisfacente per le autorità competenti:
a) che le merci non sono state nù utilizzate nù vendute dall'interessato;
b) che le merci per le quali è richiesto il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione sono proprio quelle che erano state introdotte per la libera pratica.
Art. 12
Allorquando la riesportazione o la distruzione riguarda, invece del materiale completo, una o più parti componenti od uno o più elementi di tale materiale, si applica l'articolo 7.
E. Altre situazioni che possono dar luogo al rimborso o alla sgravio dei diritti all'importazione
Art. 13
Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione in situazioni derivanti da circostanze particolari che non implichino nessuna negligenza o simulazione da parte dell'interessato.
I casi in cui è possibile applicare il primo comma, nonchù le modalità delle procedure da seguire a tal fine, sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 25.
A. Assenza di debito doganale o determinazione del suo importo ad un livello superiore a quanto è legalmente percepibile
Titolo II. Rimborso o sgravio dei diritti all'esportazione
Art. 14
Gli articoli 2 e 13 sono applicabili, mutatis mutandis, in materia di rimborso o di sgravio dei diritti all'esportazione.
Titolo III. Disposizioni relative alla domanda di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione
Art. 15
Il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione è concesso soltanto alla persona che abbia corrisposto tali diritti o sia tenuta a corrisponderli, o alle persone che le sono succedute nei suoi diritti o obblighi.
Quando il rimborso o lo sgravio è subordinato alla presentazione di una domanda alle autorità competenti, detta domanda può essere presentata sia dalla persona di cui al primo comma, sia dal suo rappresentante.
Art. 16
Fatto salvo l'articolo 17, la domanda di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione deve essere depositata presso l'ufficio doganale in cui i diritti in questione sono stati contabilizzati, a meno che le autorità competenti non designino un altro ufficio per questo scopo.
La domanda deve essere corredata di tutti i mezzi di prova di cui il richiedente dispone, in modo da consentire alle autorità competenti di pronunciarsi sulla medesima tenendo conto dei motivi invocati dal richiedente. Ove lo ritengano necessario, le autorità competenti possono fissare un termine al richiedente perchù fornisca elementi di prova complementari.
Art. 17
Quando le merci si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati presi in considerazione i relativi diritti all'importazione o all'esportazione, l'ufficio doganale presso cui deve essere presentata la domanda di rimborso o di sgravio dei diritti, e le condizioni alle quali gli Stati membri interessati si prestano assistenza per il seguito da dare alla domanda, sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Art. 18
In tutti i casi, le autorità competenti per deliberare sulle domande di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione sono quelle dello Stato membro in cui detti diritti sono stati contabilizzati.
Titolo IV. Disposizioni finali
Art. 19
Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, i termini previsti dal presente regolamento per la presentazione della domanda di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione non possono essere prorogati, salvo nel caso in cui l'interessato comprovi di non aver potuto depositare la domanda entro tali termini per cause fortuite o di forza maggiore.
Art. 20
Si procede al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione alle condizioni previste dal presente regolamento soltanto se l'importo del rimborso o dello sgravio supera le 10 unità di conto europee.
Tuttavia nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri possono dar seguito a una domanda di rimborso o di sgravio riguardante una somma inferiore a detto importo.
Art. 21
1.
Quando le circostanze lo consentono, la riesportazione delle merci cui è subordinata, ai sensi del presente regolamento, la concessione del rimborso o dello sgravio dei diritti all'importazione può essere sostituita, con l'autorizzazione delle competenti autorità ed alle stesse condizioni, dal loro deposito in magazzini doganali o in zona franca.
L'autorizzazione può tuttavia essere concessa soltanto se in precedenza si è deliberato favorevolmente sulla richiesta di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione.
Le autorità competenti prendono tutte le disposizioni utili affinchù le merci depositare in magazzino doganale o in zona franco possono essere successivamente riconosciute come merci che non soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato.
2. Quando si applica il paragrafo 1, sono applicabili, mutatis mutandis, l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, l'articolo 11, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 17.
Art. 22
1. Le merci che nel quadro della politica agricola comune sono immesse in libera pratica corredate di un certificato di importazione o di un certificato di prefissazione, sono ammesse al beneficio degli articoli 3, 5 e 10 purchù si comprovi, in modo soddisfacente per le autorità di cui all'articolo 16, che le autorità competenti hanno preso le misure necessarie per annullare gli effetti dell'operazione di immissione in libera pratica il certificato che accompagna tale operazioni d'importazione.
2. Il paragrafo 1 è applicabile anche in caso di riesportazione, di deposito in magazzino doganale o in zona franca, o di distruzione delle merci, in conformità dell'articolo 13.
Art. 23
Quando un importo compensativo monetario è stato riscosso o accordato dallo Stato membro nel quale sono state compiute le formalità doganali relative all'importazione di prodotti agricoli o di merci risultanti dalla loro trasformazione, gli articoli 3, 5 e 10 sono applicabili soltanto laddove in detto Stato membro siano state compiute le formalità doganali relative all'esportazione di detti prodotti o di dette merci.
Art. 24
Una volta avvenuto il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione in applicazione del presente regolamento, gli Stati membri procedono a un nuovo accertamento in riduzione delle risorse proprie corrispondenti ai sensi del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77.