Sez. L, Sentenza n. 4999 del 27/04/1992 (Rv. 476988 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Erogazioni del datore di lavoro derivanti da titolo transattivo - Esclusione - Limiti.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile
Le erogazioni del datore di lavoro derivanti da titolo transattivo, che, finalizzato non ad eliminare la "res dubia" oggetto della lite ma ad evitare il rischio della lite stessa, non contenga un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, sono da considerarsi non "in dipendenza" ma in nesso di mera occasionalità con il rapporto di lavoro e, pertanto, non assoggettabili a contribuzione assicurativa ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153; alla quale soggiacciono, invece, le somme corrisposte, secondo lo stesso titolo suindicato, "ad integrazione del trattamento di fine rapporto", ove non sia dimostrato che esse sono state determinate sulla base dei criteri previsti dall'art. 2120 cod. civ. ed a completamento dell'insufficiente liquidazione del trattamento di fine rapporto operata in precedenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)