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Sez. 1, Ordinanza n. 155 del 29/01/1968 Cc. (dep. 01/06/1968) Rv. 108091 - 01

PENA - ESTINZIONE(CAUSE DI) - RIABILITAZIONE -TERMINE PER I RECIDIVI - CONTESTAZIONE DELLA RECIDIVA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1968-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108091-01

PENA - ESTINZIONE(CAUSE DI) - RIABILITAZIONE -TERMINE PER I RECIDIVI - CONTESTAZIONE DELLA RECIDIVA - NECESSITA.*

La recidiva, non costituendo una autonoma situazione giuridica soggettiva della persona che infrange il comando penale, ma una circostanza aggravante, deve essere contestata se pur risulti da un documento pubblico ed anche quando debba essere presa in considerazione per un effetto diverso dall'inasprimento della pena. Tale principio va applicato non solo onde stabilire il termine di prescrizione del reato, ma anche al fine di determinare il periodo di buona condotta necessario per ottenere la riabilitazione, fissato in dieci anni dall'art. 179 cpv. Cod.pen. per i recidivi nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99. (V. 104543, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)