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Istituzione dell'Ente acquedotti siciliani (E.a.s.)

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. E' istituito l'Ente acquedotti siciliani (E.a.s.) per provvedere in Sicilia:

  1. a) alla costruzione di acquedotti in servizio di centri abitati;

  2. b) al completamento di quelli in corso di costruzione a cura dello Stato, dei Comuni o dei Consorzi;

  3. c) alla sistemazione di quelli esistenti per renderli efficienti ai bisogni cui devono servire;

  4. d) alle altre opere igieniche che si riconoscano indispensabili in connessione con la costruzione e l'esercizio degli acquedotti;

  5. e) alla manutenzione ed all'esercizio degli acquedotti ed opere connesse.

2. Per assolvere i detti compiti l'Ente oltre che degli acquedotti costruiti o in corso di costruzione a cura dello Stato, assumera' la gestione cosi' degli acquedotti costruiti o in corso di costruzione a cura di Comuni o di Consorzi dei quali con decreto Reale da emanarsi su proposta dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze sia disposto il passaggio di gestione allo Stato come degli acquedotti di proprieta' privata dei quali nello stesso modo, ed entro i limiti annualmente fissati per operazioni di mutuo a norma del successivo art. 4, sia disposto il riscatto.

3. Per gli acquedotti destinati promiscuamente a servizi urbani e rurali il decreto Reale di cui al comma precedente dovra' essere emanato su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste oltre che coi Ministri per l'interno e per le finanze.

4. Dai compiti attribuiti all'Ente e' esclusa la costruzione e gestione di acquedotti soltanto rurali, eseguiti o da eseguire in attuazione dei programmi di bonifica integrale e di colonizzazione del latifondo.

Art. 2

1. L'Ente acquedotti: siciliani (E.a.s.) ha sede in Palermo, e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e dipende dal Ministero dei lavori pubblici che esercita su di esso le funzioni di tutela e di vigilanza.

2. Per quanto riguarda la gestione finanziaria l'Ente e' sottoposto anche alla vigilanza del Ministero delle finanze.

Art. 3

1. Per gli scopi di cui all'art. 1 e' autorizzata la spesa di L. 500.000.000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a cominciare dall'esercizio finanziario corrente, in ragione di L. 50.000.000 per ciascun esercizio.

2. Ai detti stanziamenti di spesa sono applicabili le norme della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809.

3. Le autorizzazioni di spesa per costruzione di acquedotti in Sicilia a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la parte non impegnata alla data in cui gli acquedotti medesimi passeranno in gestione all'Ente, saranno da ritenere decadute.

4. Per le opere gestite dall'Ente non potranno essere fatte assegnazioni sui fondi di cui alla legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105.

5. E' assolutamente vietato all'Ente di fare qualsiasi erogazione di fondi per scopi diversi da quelli per cui e' istituito.

Art. 4

1. Per provvedere alla costruzione o al completamento di acquedotti comunali o consorziali, al riscatto di acquedotti di proprieta' privata e alle altre opere igieniche di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 1, l'Ente e' autorizzato a contrarre mutui con gli Istituti che saranno indicati con decreto del Ministro per le finanze fino all'importo globale di L. 300.000.000 nei limiti che saranno fissati annualmente con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.12

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 APRILE 1948, N. 774.

Art. 6

1. Riguardo alle tasse di bollo e di concessione governativa ed alle imposte di registro ed ipotecarie, tutti gli atti e contratti dell'Ente, in quanto si riferiscano all'impianto e all'esercizio delle opere che costituiscono la sua attivita', sono soggetti alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 7

1. Il programma di attivita' dell'Ente sara' annualmente approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze.

Art. 8

1. A carico del fondo di cui all'art. 3 l'Ente provvedera' a rimborsare fino al limite massimo di 3.000.000 di lire le spese effettuate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato posteriormente all'emanazione della presente legge per lavori di carattere urgente all'acquedotto delle Madonie.

Art. 9

1. I funzionari del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie potranno essere messi a disposizione dell'Ente nella posizione di comando nei limiti numerici e di grado che saranno determinati con decreto Ministeriale, da emanare di concerto con il Ministro per le finanze.

2. L'Ente rimborsera' allo Stato l'importo lordo del trattamento economico dei funzionari come sopra comandati e versera' inoltre il 10 per cento degli stipendi ad eventuali assegni pensionabili, a titolo di contributo per il futuro trattamento di quiescenza.

Art. 10

1. Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad apportare in bilancio con proprio decreto le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 11

1. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, saranno emanate, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente, nonche' quelle integrative per provvedere a quant'altro occorra per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 gennaio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI