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REGOLAMENTO (CEE) N. 2015/76 DELLA COMMISSIONE del 13 agosto 1976 relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1167/762, in particolare l'articolo 5, paragrafo 7, secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 5, e l'articolo 35,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1437/70 della Commissione, del 20 luglio 19703, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 546/754, ha stabilito le modalità relative ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto; che il regolamento (CEE) n. 1160/76 del Consiglio, del 17 maggio 19765, ha modificato gli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 816/70, in particolare estendendo al mosto di uve concentrato la possibilità di fruire dell'aiuto al magazzinaggio privato; che occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 1437/70; che, in questa occasione, è opportuno riformulare il regolamento stesso, già a più riprese modificato apportandovi i miglioramenti del caso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/70 prevede la concessione di aiuti al magazzinaggio privato dei vini da pasto, dei mosti di uve e dei mosti di uve concentrati; che, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento stesso, la concessione degli aiuti è subordinata alla conclusione di contratti di magazzinaggio; che occorre adottare modalità di applicazione relative alla conclusione, al contenuto, al periodo di validità e agli effetti di tali contratti;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70, i contratti sono conclusi tra gli organismi d'intervento e i produttori che ne fanno domanda; che occorre definire che cosa s'intende per produttore e, tenuto conto degli obblighi ad esso imposti, esigere che sia proprietario del prodotto che forma oggetto del contratto di magazzinaggio;

considerando che è necessario stabilire un controllo efficace dei prodotti che formano oggetto dei contratti di magazzinaggio; che, a tal fine, è in particolare necessari prevedere che l'organismo d'intervento di uno Stato membro possa concludere contratti soltanto per quantitativi immagazzinati in detto Stato membro e sia informato di ogni eventuale cambiamento relativo al prodotto in causa;

considerando che, al fine di uniformare la conclusione dei contratti, occorre che questi vengano stipulati sulla base di un modello identico per tutta la Comunità e sufficientemente preciso per consentire l'identificazione del prodotto di cui trattasi;

considerando che, per garantire che la conclusione dei contratti influisca sull'evoluzione dei prezzi di mercato, è opportuno disporre che i contratti siano conclusi soltanto per quantitativi apprezzabili;

considerando che è necessario limitare l'aiuto al magazzinaggio ai prodotti che influiscono sull'evoluzione dei prezzi di mercato; che è pertanto opportuno concedere l'aiuto soltanto per i vini sfusi; che, per gli stessi motivi, i contratti devono riguardare esclusivamente prodott aventi un sufficiente livello qualitativo; che occorre inoltre limitare la conclusione dei contratti relativi ai vini da pasto a vini in avanzata fase di lavorazione senza peraltro impedire, nel periodo di validità del contratto, i trattamenti o processi enologici necessari alla buona conservazione di un prodotto;

considerando che, per evitare che i prodotti che formano oggetto di un contratto influiscano sulla situazione del mercato, è opportuno vietare la loro commercializzazione nonchù talune azioni ad essa preliminari durante il periodo per il quale è concluso il contratto;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione della situazione del mercato, è opportuno prevedere la possibilità di modificare talune condizioni relative ai contratti nel periodo durante il quale questi possono esser conclusi, in particolare la durata del contratto; che quest'ultima deve in particolare essere abbreviata qualora un'alterazione sensibile della qualità del prodotto che forma oggetto del contratto esiga l'immissione immediata di tale prodotto sul mercato o lo renda inadatto ad essere consumato come tale;

considerando che l'importo dell'aiuto al magazzinaggio privato deve essere stabilito tenendo conto delle spese tecniche di magazzinaggio e degli interessi; che dette spese non variano secondo il tipo di prodotto, mentre gli interessi sono proporzionati al valore del prodotto; che, per tener conto di tale situazione e semplificare la gestione dei contratti conclusi, è opportuno fissare l'importo dell'aiuto per giorno e per ettolitro, nonchù per gruppi di vini da pasto o di mosti; che in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 l'importo dell'aiuto per i mosti di uve concentrati la cui massa volumetrica a 20° C sia uguale o superiore a 1,24 deve essere fissato applicando il coefficiente di 1,5 all'importo dell'aiuto per i mosti di uve concentrati la cui massa volumetrica a 20° C sia inferiore a 1,24;

considerando che, per evitare applicazioni diverse nei vari stati membri è opportuno prevedere termini per il versamento dell'aiuto al produttore;

considerando che, qualora alla scadenza di un contratto sussistano le condizioni per la conclusione di un nuovo contratto e il produttore ne faccia domanda, le formalità alla conclusione possono essere semplificate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione per la conclusione dei contratti di magazzinaggio di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 816/70 in appresso denominati «contratti».

Ai sensi del presente regolamento, per «prodotti» s'intendono i vini da pasto, i mosti di uve e i mosti di uve concentrati.

Art. 2

1. Gli organismi d'intervento concludono contratti soltanto con prodotti singoli o con gruppi di produttori. Ai sensi del presente regolamento per produttore s'intende ogni persona fisica o giuridica che trasformi o faccia trasformare:

— uve fresche in mosto di uve.

— mosto di uve in mosto di uve concentrato,

— uve fresche, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato in vino.

2. Un produttore può concludere un contratto soltanto per un prodotto, ottenuto a sua cura o sotto la sua responsabilità, di cui è ancora il proprietario.

Art. 3

L'organismo d'intervento di uno Stato membro può concludere contratti soltanto per i prodotti immagazzinati del territorio di detto Stato.

Art. 4

1. Il contratto è redatto in un minimo di due copie, di cui una destinata al produttore e l'altra conservata dall'organismo d'intervento.

2. Nel contratto devono essere indicati almeno:

  1. a) il nome e l'indirizzo del produttore o dei produttori interessati,

  2. b) il nome e l'indirizzo dell'organismo d'intervento,

  3. c) i seguenti particolari tecnici:

    — natura del prodotto (vino mosto di uve o mosto di uve concentrato),

    — luogo di magazzinaggio,

    — dati che consentono di identificare i recipienti nei quali il prodotto è immagazzinato,

    — quantitativo,

    — colore,

    — per il vino, gradazione alcolometrica totale,

    — per il vino, gradazione alcolometrica effettiva,

    — per il vino, tenore di acidità totale espresso in g/l o in milliequivalenti litro,

    — per il vino, tenore di acidità volatile espresso in g/l o in milliequivalenti/litro,

    — tenore in anidride solforosa totale espresso in mg/l,

    — nel caso del mosto o del mosto concentrato, massa volumetrica,

  4. d) l'importo dell'aiuto,

  5. e) le date relative all'esecuzione del contratto, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 9 e 10,

3. Gli Stati membri possono:

  1. a) esigere indicazioni supplementari per l'identificazione del prodotto in causa, in particolare la menzione:

    — del vigneto,

    — della regione di produzione delle uve;

  2. b) rinunciare, per quanto riguarda il vino bianco, all'indicazione del tenore in acidità volatile.

Art. 5

I contratti riguardano un quantitativo minimo di 100 ettolitri per il vino e di 50 ettolitri per i mosti e i mosti concentrati.

Art. 6

1.

Possono formare oggetto di un contratto soltanto prodotti che, al momento della conclusione del contratto stesso, si presentano sfusi e di qualità sana, leale e mercantile.

Un bollettino di analisi, datato da meno di mese, è allegato alla domanda di conclusione del contratto. Nel bollettino devono figurare almeno i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

2. I contratti relativi ad un vino da pasto non possono essere conclusi anteriormente alla data del primo imbottigliamento del vino in causa.

Art. 7

1. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti a consentire i necessari controlli, in particolare a per mettere la verifica dell'identità del prodotto che forma oggetto del contratto e a garantire che il volume del prodotto immagazzinato corrisponde alle indicazioni che figurano nel contratto stesso.

2. I produttori sono tenuti a consentire in qualsiasi momento il controllo di cui al paragrafo 1.

Art. 8

Un contratto non può essere concluso per un periodo che inizi prima della data della sua stipulazione.

Art. 9

1.

I contratti relativi ai vini da pasto stabiliscono che l'organismo d'intervento potrà porre fine al versamento dell'aiuto e ai corrispondenti obblighi del produttore qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 816/70.

Il contratto scade alla data in cui tali condizioni si verificano.

2. Ove si presenti il caso di cui al paragrafo 1, l'organismo d'intervento ne informa immediatamente, con ogni mezzo idoneo, i produttori interessati.

Art. 10

1. Qualora, durante il periodo di validità del contratto, si manifesti un'alterazione sensibile della qualità del prodotto che forma oggetto del contratto stesso, il produttore ne informa immediatamente l'organismo d'intervento, allegando un bollettino d'analisi giustificativo.

2. Qualora, in occasione di un controllo effettuato dall'organismo d'intervento o da altro organismo di controllo, si constati che un prodotto che forma oggetto di un contratto ha subito, durante il periodo di validità del contratto stesso, un'alterazione sensibile della qualità, l'organismo d'intervento ne informa immediatamente il produttore, allegando un bollettino d'analisi giustificativo.

3. In base agli elementi d'informazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'organismo d'intervento può decidere di porre anticipatamente fine al contratto. A tal fine esso può ordinare che si proceda ad una verifica di detti elementi.

Art. 11

1. L'importo dell'aiuto al magazzinaggio dei prodotti, valido per tutta la Comunità, è fissato forfettariamente, per giorno e per ettolitro, come segue:

  1. a) per i vini da pasto dei tipi R I, R II, R III e A I e per i vini da pasto che sono in stretta relazione economica con detti vini: 0,0072 unità di conto;

  2. b) per i vini da pasto dei tipi A II e A III e per i vini da pasto che sono in relazione economica con detti vini: 0,0107 unità di conto;

  3. c) per i mosti la cui massa volumetrica a 20° C è inferiore a 1,24,

    — dalla cui vinificazione risulterebbero vini da pasto dei tipi R I, R II, R III e A I o vini da pasto che sono in stretta relazione economica con detti vini: 0,0086 unità di conto;

    — dalla cui vinificazione risulterebbero vini da pasto dei tipi A II e A III o vini da pasto che sono in stretta relazione economica con detti vini: 0,0128 unità di conto;

  4. d) per i mosti di uve concentrati la cui massa volumetrica a 20° C è uguale o superiore a 1,24,

    — dalla cui vinificazione risulterebbero vini da pasto dei tipi R I, R II, R III e A I o vini da pasto che sono in stretta relazione economica con detti vini: 0,0216 unità di conto;

    — dalla cui vinificazione risulterebbero vini da pasto dei tipi A II e A III o vini da pasto che sono in stretta relazione economica con detti vini: 0,0321 unità di conto.

Art. 12

1. L'organismo d'intervento versa l'importo dell'aiuto:

  1. a) nel caso di un contratto a breve termine, al più tardi quattro settimane dopo la data di scadenza del contratto,

  2. b) nel caso di un contratto a lungo termine, in tre rate pagate ciascuna al più tardi quattro settimane dopo l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Per trimestre s'intendono i periodi di tre mesi successivi al giorno in cui il contratto ha preso effetto. L'importo da versare è quello dovuto per il trimestre trascorso.

2. In caso di risoluzione anticipa del contratto, il versamento dell'importo ancora dovuto, al prorata della durata effettiva del contratto, è effettuato al più tardi quattro settimane dopo il giorno di scadenza del contratto.

Art. 13

Durante il periodo di validità del contratto:

  1. a) il produttore non può mettere in vendita, vendere o commercializzare altrimenti il prodotto che forma oggetto del contratto;

  2. b) i prodotti che formano oggetto del contratto possono essere sottoposti soltanto ai trattamenti o ai processi enologici necessari per la loro buona conservazione;

  3. c) i prodotti che formano oggetto del contratto non possono essere condizionati in recipienti di contenuto inferiore a 50 litri.

Art. 14

Il produttore informa preventivamente l'organismo d'intervento di ogni cambiamento che sopravvenga durante il periodo di validità del contratto per quanto riguarda:

  1. a) il luogo di magazzinaggio

  2. b) il condizionamento del prodotto, se tale cambiamento comporta una modifica del numero dei recipienti nei quali il prodotto è immagazzinato.

ovvero