Sez. 3, Ordinanza n. 28468 del 05/11/2024 (Rv. 672841-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO | Doppia iscrizione a ruolo dell’atto di citazione - Errore del cancelliere - Mancata costituzione della parte convenuta - Contumacia del convenuto - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO
In caso di doppia iscrizione a ruolo, per errore del cancelliere, dello stesso atto di citazione ritualmente notificato al convenuto, non costituitosi in nessuno dei due giudizi e dichiarato contumace, non si determina nullità della sentenza, perché la violazione dell'art. 168 c.p.c. non è tale da provocare alcuna lesione del diritto di difesa della parte convenuta.
Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 156, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)