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Sez. 3, Ordinanza n. 28468 del 05/11/2024 (Rv. 672841-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO | Doppia iscrizione a ruolo dell’atto di citazione - Errore del cancelliere - Mancata costituzione della parte convenuta - Contumacia del convenuto - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672841-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO

In caso di doppia iscrizione a ruolo, per errore del cancelliere, dello stesso atto di citazione ritualmente notificato al convenuto, non costituitosi in nessuno dei due giudizi e dichiarato contumace, non si determina nullità della sentenza, perché la violazione dell'art. 168 c.p.c. non è tale da provocare alcuna lesione del diritto di difesa della parte convenuta.

Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 156, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)