Sez. 2, Sentenza n. 7537 del 18/06/1992 (Rv. 477824 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Cause scindibili e inscindibili - Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili | Trasferimento della metà della proprietà di un fondo in regime di comunione fra coniugi - Sentenza ex art. 2932 cod. civ. di primo grado a favore del promissario acquirente - Impugnazione - Da parte del coniuge del promittente venditore - Proponibilità nei confronti di entrambe le parti del rapporto di vendita - Necessità.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Cause scindibili e inscindibili - Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili
Qualora la sentenza di primo grado costitutiva a favore del promissario acquirente, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., del trasferimento della metà della proprietà di un fondo in regime di comunione fra coniugi, sia stata impugnata dal coniuge del promittente venditore sull'assunto che quest'ultimo non aveva il potere di disporre del bene neppure limitatamente alla sua metà, attesa una precedente convenzione di separazione dei beni, l'anzidetta impugnazione deve proporsi necessariamente nei confronti di entrambe le parti del rapporto di vendita, vertendosi in un'ipotesi di causa inscindibile, e non nei confronti del solo promissario e semplicemente notificata al promittente, non essendo detta notifica sufficiente a realizzare la "vocatio in jus" e perciò ad attribuire a chi la riceve la qualità di parte nel giudizio di impugnazione a norma dell'art. 331 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)