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Sez. 3, Sentenza n. 689 del 18/01/2012 (Rv. 621553 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE | Tempestività - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621553-01

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

In tema di espropriazione immobiliare, l'intervento dei creditori - sia ai sensi dell'art. 563 cod. proc. civ., applicabile agli interventi avvenuti prima del 1° marzo 2006, ed abrogato dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 22, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, sia ai sensi dell'art. 564 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 23 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80 del 2005 - è tempestivo se avvenuto anche oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, quando, per qualsiasi causa, questa sia stata differita, sempreché sia avvenuto prima dell'emissione dell'ordinanza di vendita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 563, Cod. Proc. Civ. art. 564, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 lett. E CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)