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Sez. 5, Sentenza n. 12707 del 12/02/2003 Ud. (dep. 18/03/2003) Rv. 224063 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - CONNESSIONE TELEOLOGICA | Possibilità di valutazione dell'aggravante anche quando il reato fine viene giudicato separatamente - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224063-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - CONNESSIONE TELEOLOGICA

L'aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61 n. 2 cod. pen., può essere ritenuta, in applicazione dell'art. 2, comma 2, cod. proc. pen, anche se il reato fine viene giudicato separatamente. (Fattispecie relativa al delitto di falso, per aver circolato con targa sostituita allo scopo di impedire l'accertamento del furto della vettura, reato giudicato separatamente.)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 2, Cod. Pen. art. 490, Cod. Pen. art. 477, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)