Sez. U, Sentenza n. 5949 del 27/05/1993 (Rv. 482543 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria | Controversia promossa da erede del contribuente per tributo anteriore alla riforma del 1973, tendente all'accertamento della propria estraneità al rapporto tributario - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza - Pagamento intervenuto nelle more del giudizio di primo grado da parte di altro coobbligato solidale - Irrilevanza - Interesse dell'esattore e poi del concessionario, a resistere al gravame avverso la sentenza del giudice ordinario dichiarativa del difetto di giurisdizione - Sussistenza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria
Appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ancorché relativa a tributo (imposta complementare) anteriore alla riforma del 1973, la controversia promossa da erede del contribuente, che, astrattamente obbligato in solido al pagamento dell'imposta dovuta dal "de cuius", tenda ad ottenere l'accertamento della propria estraneità al rapporto tributario, eccependo la non corretta individuazione in capo a lui della suddetta qualità di erede con correlativa nullità della notificazione della cartella esattoriale, senza che rilevi in contrario l'avvenuto pagamento, nelle more del giudizio di primo grado erroneamente promosso in sede ordinaria, dell'imposta stessa ad opera di altro coobbligato solidale; circostanza, quest'ultima, la quale non esclude neanche l'interesse dell'esattore - e, per esso, del concessionario, suo successore ex art. 116 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni - a resistere al gravame proposto avverso la sentenza del giudice ordinario che abbia dichiarato il difetto della propria giurisdizione relativamente alla controversia suddetta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 402 art. 53, DPR 29/09/1973 num. 402 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)