Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (prima sezione) del 18 dicembre 1986, causa 312/85
Epigrafe
Sentenza della Corte (prima sezione)
18 dicembre 1986
Nel procedimento 312/85,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana nella causa dinanzi ad esso pendente tra
SpA Villa Banfi, società di capitali di diritto italiano, con sede in Roma,
e
Regione Toscana, e Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Siena e i sigg. Ricco Svelto e Garelli Luigi,
domanda vertente sull'interpretazione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, n. 72/159, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole,
LA CORTE (prima sezione),
composta dai signori F. Schockweiler, presidente di sezione, G. Bosco e R. Joliét, giudici,
avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: P. Heim
viste le osservazioni presentate:
per la società SpA Villa Banfi, ricorrente nel procedimento principale, dall'avv. Enrico Esposito, del foro di Roma,
per la regione Toscana, resistente nel procedimento principale, dall'avv. Riccardo Luzzatto, del foro di Milano, durante la fase orale del procedimento,
per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico Alberto Prozzillo,
vista la relazione d'udienza ed a seguito della trattazione orale del 20 giugno 1986,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate nell'udienza del 23 ottobre 1986,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
punto 1
Con ordinanza 23 gennaio 1981, pervenuta nella cancelleria della Corte il 16 ottobre 1985, il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, n. 72/159, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (GU L 96, pag. 1).
punto 2
La questione è stata sollevata nel contesto di un ricorso presentato dalla SpA Villa Banfi contro una decisione con la quale la giunta regionale Toscana non concedeva l'autorizzazione all'impianto di nuovi vigneti con la motivazione che la società Villa Banfi non rientra, secondo la legislazione italiana, tra le categorie di soggetti legittimati a presentare piani di sviluppo. In effetti, secondo il regolamento del Consiglio 17 maggio 1976, n. 1162, recante misure intese ad adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato (GU L 135, pag. 32), sostituito con regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 348 (GU L 54, pag. 81), sono autorizzati solo i nuovi impianti di vigneti effettuati in esecuzione di piani di sviluppo delle aziende, alle condizioni fissate dalla direttiva n. 72/159. L'art. 2 di questa direttiva considera aziende agricole in grado di svilupparsi quelle il cui titolare, tra altre condizioni, eserciti l'attività agricola a titolo principale e l'art. 3 della stessa direttiva stabilisce che gli Stati membri definiscono la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale tenendo conto di un certo numero di criteri. Orbene, la normativa italiana che ha dato attuazione alla direttiva comprende nella definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, tra i soggetti diversi dalle persone fisiche, solo le cooperative agricole e le associazioni di imprenditori agricoli.
punto 3
Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, investito del ricorso avverso la decisione di rigetto, posto di fronte alla questione della compatibilità con la direttiva n. 72/159 della normativa nazionale che riserva il beneficio della direttiva alle sole cooperative agricole e alle associazioni di imprenditori agricoli a titolo principale, sospendeva il procedimento e chiedeva alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 3 della direttiva n. 72/159.
punto 4
Per una più ampia esposizione della normativa nazionale e comunitaria in considerazione, dei fatti della causa, dello sviluppo del procedimento e delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, si rimanda alla relazione d'udienza. Detti elementi del fascicolo sono qui di seguito menzionati solo nella misura necessaria per consentire alla Corte di esporre il suo iter logico.
punto 5
Con questa richiesta, il giudice nazionale vuole in sostanza sapere se l'art. 3, n. 1, della direttiva n. 72/159 consenta agli Stati membri, nel definire i criteri ai quali i soggetti diversi dalle persone fisiche debbono rispondere per essere considerati imprenditori a titolo principale, di escludere dall'ambito di applicazione della direttiva alcuni tipi di persone giuridiche per il solo motivo della loro forma giuridica.
punto 6
Ai fini della soluzione di questa questione, occorre in primo luogo rilevare che la direttiva in oggetto, la quale, secondo il suo art. 1, deve consentire di « creare le condizioni strutturali che consentano un sensibile miglioramento del reddito e delle condizioni di lavoro e di produzione in agricoltura », istituisce un regime di incoraggiamento e di aiuto alle « aziende agricole in grado di svilupparsi », senza precisare la forma giuridica che l'azienda deve assumere.
punto 7
Il contenuto della nozione di aziende agricole in grado di svilupparsi è precisato in maniera completa all'art. 2 della direttiva che considera tali le aziende il cui imprenditore, esercita l'attività agricola a titolo principale, possiede una sufficiente capacità professionale, si impegna a tenere una contabilità ed elabora un piano di sviluppo dell'impresa conforme alle condizioni fissate dalla direttiva. Inoltre, il reddito da lavoro dell'azienda dev'essere inferiore al reddito da lavoro di cui beneficiano le attività non agricole della zona.
punto 8
L'art. 3, n. 1, affida agli Stati membri l'incarico di definire la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale prescrivendo l'osservanza di talune condizioni minime qualora si tratti di una persona fisica. Queste condizioni debbono garantire almeno che l'imprenditore agricolo ricavi il 50% o più del suo reddito dall'attività agricola e che vi dedichi più della metà del suo tempo di lavoro, ma gli Stati membri sono liberi di fissare su questi due punti condizioni più restrittive. Proprio tenendo conto dei suddetti criteri gli Stati membri definiscono, a termini dell'art. 3, n. 1, detta nozione nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche.
punto 9
Precisando il contenuto comunitario della nozione di aziende in grado di svilupparsi, gli artt. 2 e 3 delimitano così la cerchia dei beneficiari del regime instaurato dalla direttiva e non lasciano agli Stati membri alcun margine per rifiutare tale beneficio alle aziende che posseggano siffatti requisiti.
punto 10
Bisogna così constatare che la direttiva non solo non esclude le persone giuridiche, ma le ricomprende esplicitamente nella sua sfera d'applicazione qualora esse rispondano ai requisiti stabiliti nell'art. 2 e alla definizione di imprenditore agricolo a titolo principale fornita in esecuzione dell'art. 3, n. 1. Dal momento che questi requisiti prescindono dalla forma nella quale una persona giuridica è costituita, si deve dedurre che gli Stati membri non sono autorizzati a rifiutare il beneficio del regime previsto dalla direttiva a delle persone giuridiche per il solo motivo che esse rivestono una determinata forma giuridica. Siffatta differenza di trattamento sarebbe d'altronde contraria al principio di non discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, del trattato CEE che gli Stati membri devono rispettare nel dare attuazione alla politica agricola comune.
punto 11
L'art. 3, n. 1, della direttiva n. 72/159, dev'essere, di conseguenza, interpretato nel senso che non consente agli Stati membri, nel definire i criteri ai quali i soggetti diversi dalle persone fisiche debbono rispondere per essere considerati imprenditori agricoli a titolo principale, di escludere dalla sfera di applicazione della direttiva taluni tipi di persone giuridiche per il solo motivo della loro forma giuridica.
SENTENZA › Sulle spese
punto 12
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee che ha sottoposto osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Il procedimento riveste, nei confronti delle parti del procedimento principale, il carattere di un incidente sollevato davanti al giudice nazionale al quale compete decidere sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (prima sezione),
decidendo sulla questione sottopostale dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, con ordinanza 23 gennaio 1981, dichiara e statuisce:
L'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, n. 72/159, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole, dev'essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri, nel definire i criteri ai quali i soggetti diversi dalle persone fisiche debbono rispondere per essere considerati imprenditori agricoli a titolo principale, di escludere, dal campo di applicazione della direttiva, taluni tipi di persone giuridiche per il solo motivo della loro forma giuridica.
Firme
Schockweiler
Bosco
Joliet
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 18 dicembre 1986.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della prima sezione
F. Schockweiler