Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14341 del 13/07/2016 (Rv. 640437 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Declaratoria di cessazione della materia del contendere - Impugnazione - Onere di preliminare censura su ogni questione di merito - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Qualora il giudice di primo grado abbia dichiarato cessata la materia del contendere, è onere della parte che in appello contesti la decisione per questioni di merito, impugnare preliminarmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere per mancanza di presupposti, restando altrimenti precluso, per difetto di interesse, ogni altro motivo di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)