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Sez. 3, Sentenza n. 764 del 08/03/1968 (Rv. 332015 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'APPARENZA GIURIDICA - APPLICABILITA - CONDIZIONI - ENTI PUBBLICI - CARATTERE ECCEZIONALE.*
Stato
decisa il 1968-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332015-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'APPARENZA GIURIDICA - APPLICABILITA - CONDIZIONI - ENTI PUBBLICI - CARATTERE ECCEZIONALE.*

Ai fini dell'applicabilita del principio dell'apparenza giuridica, a favore del terzo che abbia contrattato con l'apparente rappresentante di un dato soggetto, necessita che l'apparente rappresentato abbia colposamente tenuto un comportamento tale da suscitare nel terzo la ragionevole persuasione di contrattare con l'effettivo rappresentante. L'applicazione del richiamato principio e da ritenersi del tutto eccezionale in tema di rappresentanza di enti pubblici, non essendo normalmente ipotizzabile il colposo comportamento di un ente pubblico, idoneo a fare credere erroneamente ai terzi, in buona fede, che un soggetto, sfornito di poteri rappresentativi, possa legittimamente rappresentare l'ente medesimo in un'attivita negoziale, dato che la volonta della pa si estrinseca, in modo preciso e non ingannevole, attraverso Atti formali, sottoposti al vaglio di un iter amministrativo tracciato dalla legge, dei quali i terzi hanno possibilita di rendersi edotti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)