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Sez. 1, Sentenza n. 14786 del 26/06/2007 (Rv. 598027 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Appello - Procura - Requisiti formali - Sottoscrizione della parte sulla sentenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598027-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Ai sensi degli artt. 82 e 83 cod. proc. civ., davanti alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un difensore munito di procura generale o speciale, conferita per atto pubblico o scrittura privata; la mera sottoscrizione della parte posta in calce alla sentenza impugnata non integra gli estremi formali della scrittura privata di conferimento della procura speciale alle liti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)