Sez. 1, Sentenza n. 19511 del 06/10/2005 (Rv. 583573 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa - Suoli agricoli - Previsione di limitata edificabilità - Irrilevanza - Art. 5 bis comma 7 bis legge n.359 del 1992 - Applicabilità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Un terreno agricolo, suscettibile di limitata edificabilità per fini esclusivamente agricoli, non perde la sua natura per assumere quella edificatoria, dovendosi ritenere che esso conservi la destinazione agricola attribuita dagli strumenti urbanistici e che possa essere riconosciuto una maggior valore rapportato alla possibilità di tale ulteriore utilizzazione, agli effetti della determinazione del valore agricolo di mercato, rilevante ai fini della determinazione del danno da occupazione appropriativa di suoli non edificatori, cui non è applicabile il comma 7 bis dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992, invocabile solo per i terreni edificabili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 3 bis com. 7 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)