Sez. 1, Sentenza n. 6536 del 04/03/1985 Ud. (dep. 26/06/1985) Rv. 169962 - 01
ARMI - PORTO ABUSIVO - ARMI DA TAGLIO - ARMI BIANCHE PROPRIE - COLTELLO A SERRAMANICO (COSIDDETTO MOLLETTA) - ATTENUANTE DEL CASO DI LIEVE ENTITÀ - APPLICAZIONE - ESCLUSIONE.*
ARMI - PORTO ABUSIVO - ARMI DA TAGLIO - ARMI BIANCHE PROPRIE - COLTELLO A SERRAMANICO (COSIDDETTO MOLLETTA) - ATTENUANTE DEL CASO DI LIEVE ENTITÀ - APPLICAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'attenuante del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 4 legge n. 110 del 1979 non è applicabile nel caso di porto di coltello a serramanico (cosiddetto molletta) trattandosi di armi proprie mentre detta attenuante si riferisce ai casi di porto di soli oggetti Atti ad offendere. (Conf mass n 159011).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)