Sez. 2, Sentenza n. 12386 del 22/08/2003 (Rv. 566196 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO | Termine - Decorrenza - Condizioni.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO
Il termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti, previsto a pena di decadenza dall'art. 1669 primo comma cod. civ. decorre dal giorno in cui il committente abbia conseguito la conoscenza non soltanto della loro ricollegabilità alla responsabilità dell'appaltatore ma anche dell'effettiva gravità degli stessi, purché gli episodi rivelatori della completa gravità del difetti si siano manifestati nel decennio dal compimento dell'opera.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)