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Sez. 2, Sentenza n. 12386 del 22/08/2003 (Rv. 566196 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO | Termine - Decorrenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566196-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO

Il termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti, previsto a pena di decadenza dall'art. 1669 primo comma cod. civ. decorre dal giorno in cui il committente abbia conseguito la conoscenza non soltanto della loro ricollegabilità alla responsabilità dell'appaltatore ma anche dell'effettiva gravità degli stessi, purché gli episodi rivelatori della completa gravità del difetti si siano manifestati nel decennio dal compimento dell'opera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)