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Sez. L, Sentenza n. 811 del 29/01/1988 (Rv. 457210 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - SOSTITUZIONE DI ALTRO LAVORATORE - DIRITTO ALL'INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA SUPERIORE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1988-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457210-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - SOSTITUZIONE DI ALTRO LAVORATORE - DIRITTO ALL'INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA SUPERIORE - PRESUPPOSTI.*

Ai sensi dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., presupposto della cosiddetta promozione automatica, nel caso di sostituzione di altro dipendente oltre i limiti temporali stabiliti dalla legge o dal contratto collettivo, è che il sostituto svolga mansioni superiori a quelle proprie, a prescindere dal diritto all'inquadramento formale che per legge o per contratto può spettare al lavoratore sostituito, mentre l'utilizzazione di un dipendente in sostituzione di altro che svolga mansioni equivalenti è da detta norma tutelata solo al fine di evitare arretrati spostamenti (cosiddetti laterali) nello svolgimento dell'attività lavorativa. (Conf 4297/86, mass n 447064).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)