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Sez. L, Sentenza n. 13819 del 09/12/1999 (Rv. 531965 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531965-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE

Il ricorso per cassazione deve investire - a pena di inammissibilità - questioni che hanno formato oggetto del gravame con l'atto di appello, poiché nel giudizio di legittimità non possono essere prospettati per la prima volta questioni nuove o temi nuovi di indagini non compiute perché non richieste in sede di merito (nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS riguardante la mancata iscrizione del personale di un'impresa di trasporto pubblico in concessione, mentre oggetto del giudizio di merito era stato l'inquadramento di tale impresa ai fini contributivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)