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Sez. 1, Sentenza n. 1189 del 20/04/1968 (Rv. 332683 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI ELETTORALI E DI CALCOLI DI RESTI - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LEGGE N 1147 DEL 1966 - APPLICAZIONE IMMEDIATA.*
Stato
decisa il 1968-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332683-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI ELETTORALI E DI CALCOLI DI RESTI - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LEGGE N 1147 DEL 1966 - APPLICAZIONE IMMEDIATA.*

La legge 23 dicembre 1966, n.1147, che, in ordine alle questioni di operazioni elettorali e di calcolo dei voti, prevede una vera e propria giurisdizione esclusiva amministrativa (in primo grado, avanti le Sezioni speciali elettorali degli istituendi tribunali amministrativi regionali ed, in secondo grado, avanti il consiglio di stato), trova, quale jus superveniens, immediata applicazione nei giudizi in corso. Sussistendo, quindi, a norma della predetta legge, in materia di operazioni di voto, non un diritto soggettivo, sibbene un interesse legittimo tutelabile avanti i tribunali amministrativi, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle controversie, pendenti, in detta materia, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, e la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo competente (Sezione speciale elettorale del costituendo tribunale regionale amministrativo). Conforme alla sentenza n. 1375-67, massima n. 327980.*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)