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Sez. 1, Sentenza n. 6785 del 24/05/2000 (Rv. 536853 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanze emesse in sede di procedimento cautelare - Impugnazione con regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536853-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

I provvedimenti cautelari non sono idonei, per la loro natura, ad acquistare efficacia definitiva se non tempestivamente impugnati, ma sono caratterizzati (siano essi definitori della procedura, siano essi meramente interlocutori, quali quelli di concessione di termini per l'integrazione del contraddittorio) dalla provvisorietà e dalla strumentalità, essendo destinati a rifluire nel provvedimento che definisce la controversia in atto tra le parti. Conseguentemente, essi non possono essere impugnati con l'istanza di regolamento di competenza, poiché questa presuppone che la pronuncia sulla competenza sia irretrattabile, ossia preclusiva di ogni riesame da parte del giudice che ha emesso il provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)