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Sez. 3, Ordinanza n. 5455 del 12/03/2005 (Rv. 581229 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Danni da circolazione di veicoli e natanti - Giudice competente - Criterio promiscuo di ripartizione della competenza per materia in relazione al valore - Contestazione circa la riconducibilità della controversia alla materia della circolazione - Conflitto negativo virtuale tra giudici - Configurabilità - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità - Contestazione in ordine alla sola determinazione del valore della causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581229-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Poichè il criterio di ripartizione della competenza tra giudice di pace, pretore e tribunale (e, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado, tra quest'ultimo e giudice di pace), in ordine alle controversie attinenti al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, non è dato esclusivamente dal valore, ma è quello, promiscuo, della materia in relazione al valore, il regolamento di competenza di ufficio, ex art. 45 cod. proc. civ., è ammissibile ove sia in contestazione la riconducibilità della controversia alla detta materia della circolazione, mentre è inammissibile se attinente al solo valore della causa, non essendo configurabile, in tale seconda ipotesi, un conflitto negativo virtuale tra detti giudici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)