Sez. 1, Ordinanza n. 2334 del 17/11/1982 Cc. (dep. 11/02/1983) Rv. 157409 - 01
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - CONFLITTO NEGATIVO INSORTO IN ORDINE ALLE DEFINIZIONI GIURIDICHE DEL FATTO - REATO - RISOLUZIONE - CRITERIO.*
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - CONFLITTO NEGATIVO INSORTO IN ORDINE ALLE DEFINIZIONI GIURIDICHE DEL FATTO - REATO - RISOLUZIONE - CRITERIO.*
In caso di conflitto negativo di Competenza insorto in ordine alla definizione giuridica del fatto-reato, in assenza di altro criterio il conflitto va risolto con l'attribuzione della cognizione del procedimento al giudice superiore, il quale potrà decidere definitivamente sulla gravità e sulla esatta configurazione giuridica del fatto, pronunciandosi, ove occorra, anche sul reato meno grave, mentre il contrario non sarebbe consentito al giudice di Competenza inferiore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)