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Sez. 3, Sentenza n. 1862 del 10/12/1985 Ud. (dep. 05/03/1986) Rv. 172022 - 01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - PRESCRIZIONI TECNICHE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE - CARATTERE ESAUSTIVO - ESCLUSIONE - DELIBERA VINCOLANTE PER IL GIUDICE - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1985-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172022-01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - PRESCRIZIONI TECNICHE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE - CARATTERE ESAUSTIVO - ESCLUSIONE - DELIBERA VINCOLANTE PER IL GIUDICE - ESCLUSIONE - RAGIONE.*

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento le prescrizioni tecniche adottate dal comitato interministeriale, con la delibera del 14 maggio 1980, hanno carattere non esaustivo, per non aver collegato l'allevamento del bestiame alla coltivazione del fondo, ma, in modo schematico e riduttivo, alla sola disponibilità di terreno agricolo su cui spandere le deiezioni animali. La delibera del comitato interministeriale in questione non può vincolare il giudice (in relazione all'unico parametro spazio disponibile - peso del bestiame) perché le sue statuizioni sono state emanate senza una preventiva Determinazione dei principi e criteri direttivi nella legge 10 maggio 1976 n. 319. Ciò in considerazione della circostanza che la deliberazione predetta, proveniente da un organo amministrativo privo di potestà normativa anche secondaria, costituisce un atto amministrativo generale a contenuto tecnico, che non si sottrae al Sindacato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST., DM 08/05/1980

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)