Sez. 1, Sentenza n. 2524 del 28/03/1990 (Rv. 466211 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA O RIMBORSO DELLE AZIONI DEL SOCIO USCENTE - RECESSO DEL SOCIO ASSEGNATARIO - FACOLTÀ - CONSERVAZIONE DELL'ALLOGGIO - ESCLUSIONE.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA O RIMBORSO DELLE AZIONI DEL SOCIO USCENTE - RECESSO DEL SOCIO ASSEGNATARIO - FACOLTÀ - CONSERVAZIONE DELL'ALLOGGIO - ESCLUSIONE.*
Qualora una cooperativa edilizia abbia scaglionato nel tempo l'assegnazione ai soci degli alloggi, il socio già assegnatario non può recedere dalla cooperativa - indipendentemente da divieto di cessione delle quote, previsto dallo statuto - conservando l'alloggio, che abbia avuto assegnato, restando in sua facoltà, a norma dell'art. 2529 cod. civ., di ottenere soltanto la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni (secondo il valore risultante dal bilancio), senza però mantenere l'alloggio, il quale resta a far parte del patrimonio immobiliare della società. (V 1702/74, mass n 369873).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2523, Cod. Civ. art. 2529
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)