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Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

Testo in vigore al

Art. 44 Nascite, matrimoni, decessi

1. Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto.

2. La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'autorita' giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e giustizia.

3. La salma e' messa immediatamente a disposizione dei congiunti.

Capo V. Assistenza

Art. 45 Assistenza alle famiglie

1. Il trattamento dei detenuti e degli internati e' integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

2. Tale azione e' rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficolta' che possono ostacolarne il reinserimento sociale.

3. E' utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

Art. 46 Assistenza post-penitenziaria

1. I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

2. Il definitivo reinserimento nella vita libera e' agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente.

3. I dimessi affetti da gravi infermita' fisiche o da infermita' o anormalita' psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanita' pubblica.

Capo VI. Misure alternative alla detenzione e remissione del debito

Art. 47 Affidamento in prova al servizio sociale

1. Allorche' alla pena detentiva inflitta non segua una misura di sicurezza detentiva e la pena non superi un tempo di due anni e sei mesi ovvero di tre anni nei casi di persona di eta' inferiore agli anni ventuno o di persona di eta' superiore agli anni settanta, il condannato puo' essere affidato al servizio sociale fuori dello istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

2. L'affidamento al servizio sociale e' escluso per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

3. Il provvedimento e' adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalita', condotta per almeno tre mesi in istituto, nei casi in cui possa presumersi che le prescrizioni di cui al quarto comma siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati.

4. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla sua dimora, alla sua liberta' di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

5. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune determinate;

6. in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attivita' o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati.

7. Nel verbale puo' anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in favore della vittima del suo delitto ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.

9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficolta' di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza, fornendo dettagliate notizie sul comportamento del soggetto e proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

11. L'affidamento e' revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.

Art. 48 Regime di semiliberta'

1. Il regime di semiliberta' consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attivita' lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

2. I condannati e gli internati ammessi al regime di semiliberta' sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

3. La concessione della semiliberta' non e' ammessa nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Art. 49 Ammissione obbligatoria al regime di semiliberta'

1. Sono espiate in regime di semiliberta' le pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie, sempreche' il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale o non sia ammesso al lavoro alle dipendenze di enti pubblici.

Art. 50 Ammissione facoltativa alla semiliberta'

1. Possono essere espiate in regime di semiliberta' la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, sempreche' il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale.

2. Fuori dai casi previsti dal precedente articolo e dal precedente comma, il condannato puo' essere ammesso al regime di semiliberta' soltanto dopo l'espiazione di almeno meta' della pena. L'internato puo' esservi ammesso in ogni tempo.

3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva, convertita a norma di legge.

4. L'ammissione al regime di semiliberta' e' disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella societa'.

Art. 51 Sospensione e revoca del regime di semiliberta'

1. Il provvedimento di semiliberta' puo' essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.

2. Il condannato, ammesso al regime di semiliberta', che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non piu' di dodici ore, e' punito in via disciplinare e puo' essere proposto per la revoca della concessione.

3. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato e' punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed e' applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

4. La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

5. All'internato ammesso al regime di semiliberta' che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 53.

Art. 52 Licenza al condannato ammesso al regime di semiliberta'

1. Al condannato ammesso al regime di semiliberta' possono essere concesse a titolo di premio una o piu' licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno.

2. Durante la licenza il condannato e' sottoposto al regime della liberta' vigilata.

3. Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza puo' essere revocata indipendentemente dalla revoca della semiliberta'.

4. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 53 Licenze agli internati

1. Agli internati puo' essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosita'.

2. Ai medesimi puo' essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; puo' essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.

3. Agli internati ammessi al regime di semiliberta' possono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel primo comma dell'articolo precedente.

4. Durante la licenza l'internato e' sottoposto al regime della liberta' vigilata.

5. Se l'internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza puo' essere revocata indipendentemente dalla revoca della semiliberta'.

6. L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza, senza giustificato motivo, e' punito in via disciplinare e, se in regime di semiliberta', puo' subire la revoca della concessione.

Art. 54 Liberazione anticipata

1. Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione puo' essere concessa, ai fini del suo piu' efficace reinserimento nella societa', una riduzione di pena di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata.

2. La concessione del beneficio e' comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento e' stato da lui emesso.

3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

4. Nel computo della quantita' di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale la parte di pena detratta ai sensi del presente articolo si considera come scontata.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 GENNAIO 1977, N. 1.

Art. 55 Interventi del servizio sociale nella liberta' vigilata

1. Nei confronti dei sottoposti alla liberta' vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale.

Art. 56 Remissione del debito

1. Il debito per le spese del procedimento e di mantenimento e' rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che versino in disagiate condizioni economiche e si siano distinti per regolare condotta.

2. La condotta si considera regolare quando il soggetto, durante la detenzione o l'esecuzione della misura di sicurezza, abbia manifestato costante impegno nel lavoro e nell'apprendimento scolastico e professionale e costante senso di responsabilita' nella condotta personale e nelle attivita' organizzate negli istituti.

Art. 57 Legittimazione alla richiesta dei benefici

1. Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 e 56 possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina.

Art. 58 Comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza

1. Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza, esclusi quelli di cui all'articolo 56, e' data immediata comunicazione all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.

Titolo II. Disposizioni relative alla organizzazione penitenziaria

Capo I. Istituti penitenziari

Art. 59 Istituti per adulti

1. Gli istituti per adulti dipendenti dall'amministrazione penitenziaria si distinguono in:

  1. 1) istituti di custodia preventiva;

  2. 2) istituti per l'esecuzione delle pene;

  3. 3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;

  4. 4) centri di osservazione.

Art. 60 Istituti di custodia preventiva

1. Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali.

2. Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.

3. Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorita' giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.

4. Le case mandamentali e circondariali assicurano altresi' la custodia delle persone fermate o arrestate dall'autorita' di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.

5. Puo' essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per piu' mandamenti o circondari.

Art. 61 Istituti per l'esecuzione delle pene

1. Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:

  1. 1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.
    Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;

  2. 2) case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione.

2. Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.

3. Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalita' previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresi' assegnati alle case di arresto.

Art. 62 Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive

1. Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:

  1. 1) colonie agricole;

  2. 2) case di lavoro;

  3. 3) case di cura e custodia;

  4. 4) ospedali psichiatrici giudiziari.

2. In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale.

3. Possono essere istituite:

  1. 1) sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;

  2. 2) sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;

  3. 3) sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.

Art. 63 Centri di osservazione

1. I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.

2. I predetti svolgono direttamente le attivita' di osservazione indicate nell'articolo 13 e prestano consulenze per le analoghe attivita' di osservazione svolte nei singoli istituti.

3. Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.

4. Su richiesta dell'autorita' giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per la esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale.

5. I centri di osservazione svolgono, altresi', attivita' di ricerca scientifica.

Art. 64 Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza

1. I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessita' di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.