Sez. 1, Sentenza n. 4514 del 21/10/1977 (Rv. 388113 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI - CONDIZIONI - RICERCHE DEL DESTINATARIO - ORDINARIA DILIGENZA DEL NOTIFICANTE - ESTENSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI - CONDIZIONI - RICERCHE DEL DESTINATARIO - ORDINARIA DILIGENZA DEL NOTIFICANTE - ESTENSIONE - LIMITI.*
L'ordinaria diligenza alla quale il notificante deve informare la sua condotta nell'acquisizione dell'informazione necessaria per eseguire la notificazione a norma dell'art 143 cod proc civ non puo tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea a tal fine, anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata: essa deve percio ritenersi dimostrata quando le ricerche siano state svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti aver avuto la sua ultima residenza conosciuta) in cui e ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, che siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora). (V 2409/73, mass n 365787; (V 1305/73, mass n 363913; (V 948/73, mass n 363323).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)