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Sez. 2, Sentenza n. 828 del 06/05/1965 (Rv. 311575 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECORRENZA - DATA DI NOTIFICA - DISCORDANZA TRA ORIGINALE E COPIA.*
Stato
decisa il 1965-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311575-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECORRENZA - DATA DI NOTIFICA - DISCORDANZA TRA ORIGINALE E COPIA.*

Qualora sussista discordanza tra la data di notificazione apposta sull'esemplare di un atto destinato all'intimato e la data risultante dalla relata originale della notificazione medesima, devesi tener presente, agli effetti della decorrenza dei termini perentori, che importino decadenza nei confronti dell'intimato stesso, la data che si rivela nella copia dell'atto, notificata a quest'ultimo. (Conf. 2579/63, V. Anche 1420/62, 1174/60, 3170/58, 205/58, 1797/50, 158/50).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)